Vorrei abbellire il mio sito con immagini, ad esempio con qualche quadro di klimt o altri classici della storia dell'arte, ma a quali leggi sono sottoposte queste opere? Posso utilizzarle liberamente?
Vorrei abbellire il mio sito con immagini, ad esempio con qualche quadro di klimt o altri classici della storia dell'arte, ma a quali leggi sono sottoposte queste opere? Posso utilizzarle liberamente?
http://www.dirittodautore.it/page.asp?idpagina=51
ovvero
I diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno sono soggetti a precisi limiti di durata, mentre il diritto morale di autore in generale non soffre di nessuna limitazione temporale, poiché può essere esercitato, morto l'autore, dai soggette a lui legati da vincoli di parentela o coniugio indicati all'art 23 della legge sul diritto d'autore.
La durata normale dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno è "per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sia morte" (art. 25 LDA), secondo quanto disposto dalla Direttiva CEE 93/98, recepita nel nostro ordinamento con legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (Legge Comunitaria 1994).
Nelle opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo (art. 26 1° comma LDA).
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (art. 26 2° comma LDA).
Per le opere collettive periodiche (la rivista o il giornale) la durata dei diritti si calcola "a parte", ovvero considerando la fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o dei singoli numeri (art. 30 2° comma, cui rinvia l'art. 26 LDA).
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore si applica il termine di durata determinato nell'art. 25 (art. 27 LDA).
La rivelazione deve essere fatta nelle forme previste dall'art. 28 LDA: "mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima".
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti (art. 29 LDA).
Nel caso che un'opera pubblicata non integralmente, ma in parti o volumi separati, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore (art. 30 LDA).
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter (la prima pubblicazione non sia avvenuta dopo la estinzione dei diritti di utilizzazione economica sull'opera), la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore (art. 31 LDA).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (art. 32 LDA). Tale articolo è stato modificato in seguito al recepimento della Direttiva CEE n. 93/98. Precedentemente il termine decorreva dalla prima proiezione pubblica dell'opera, purché questa fosse avvenuta non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera era stata prodotta.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore (art. 32-bis LDA).
I termini finali si computano , ai sensi dell'art. 32-ter LDA, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
e poi....
http://www.dirittodautore.it/page.asp?idpagina=6
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Ehm sì, ma sostanzialmente posoo inserire un Klimt nel mio siterello ?
Scusa se sono rompi :quipy: ...
nel frattempo ke studio i codicilli....ti estrapolo kualke riga di kuanto scritto prima
La durata normale dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno è "per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sia morte" (art. 25 LDA), ...sempre ke poi tale diritto nn sia stato ulteriormente esteso ad altri beneficiari..........per kuanto riguarda il web però, la situazione ankora nn è kosì ben delineata da trovare facilmente codici appropriati..e sikkome nn sono un avvokato nn vorrei kontribuire al tuo ..arresto:gren:
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Non ne sono completamente sicuro, ma credo di si, citando però l'autore, la proprietà e il luogo di esposizione dell'opera.
Per una maggiore sicurezza ti converrebbe contattare i proprietari o i direttori dei musei dove sono esposte, chiedendo una autorizzazione scritta.![]()
Ciao.
[color=sandy brown]Brenzario...dove osano i bradipi.[/color]
"Fare il grafico è sempre meglio che lavorare"
Limbo Boys
credo che esiste un ulteriore problema.
Ammesso che tu possa pubblicare un Klimt sul tuo sito, la foto al Klimt dovresti andare a fertela tu o trovarne una specificatamente non coperta dai diritti. Nel senso che probabilmente intervengono anche i normali diritti d'autore per il fotografo. Altrimenti non si spiegherebbe che SuperStock (tanto per citarne una) faccia pagare le fotografie d'arte esattamente come le altre.
Ma è solo un mio ragionamento, bisognerebbe informarsi.
Auguri
Secondo me non può un fotografo avere dei diritti su una foto di un quadro, potrei modificarla appena che sfido chiunque a dire che la foto non l'ho scattata io. Quello che conta e ciò che rappresenta e siccome è un'opera pubblica (a meno che non appartenga ad una collezione privata) posso esporla sul mio sito. Perchè dico questo? Perchè ho pensato che se vado in piazza a Firenze è scatto una foto all'interno della quale può esserci il David di Donatello che si trova in piazza non vedo per quale motivo non posso pubblicarla. Ora l'esempio non è perfetto perchè sono passati già i 70 anni dalla morte dell'artista, ma come logica mi sembra filare.
Ditemi se sbaglio!!!
Comunque per il web è tutto in alto mare, lo dimostra il fatto che se provi a scrivere alla S.I.A.E.(come ho fatto) non ricevi risposta.
Per me se scrivi che il quadro e di tizio, si trova lì e non lo spacci per tuonon fai altro che far conoscere ai visitatori del tuo sito l'ARTE e non credo che bisogna pagare per questo.
Sono gradite repliche, ciao.
infatti io credo che se tu vai in piazza Signoria e fotografi TU il David di Michelangelo (!) i diritti della foto sono tuoi. Se la foto l'ha fatta Avedon i diritti della foto sono suoi, anche se il soggetto è lo stesso. Se poi parti dal presupposto che "modificandola appena" nessuno può accorgersi che la foto non l'hai fatta tu, allora il discorso è diverso... tantovale non porsi il problema del copyright, che ne dici?!?
Hai perfettamente ragione, ma se Avedon fa una semplice fotografia di P.za della Signoria non sarà certo diversa dalla mia, se poi parliamo invece di foto artistiche con filtri, modelle, carte particolari, ecc.ecc. allora sì che sarà riconoscibile, ma se io fotografo un quadro con una polaroid e tu lo fotografi con una macchina superspecial nelle stesse condizioni, dov'è la differenza anche se sei Avedon???
Comunque per concludere, a differenza della musica, della pittura, e di tutta l'arte che non prevede cose uguali(cioè: o originali o imitazioni) negli altri campi secondo me è diverso. Ripeto: se entrambi facciamo una foto dallo stesso punto con la stessa macchina abbiamo due cose uguali per cui come fai a stabilire qual'è l'originale? Quindi per me il Copyright può essere valido per il soggetto della foto ma non per la foto, per cui se io fotografo una fotografia di avedon allora si che incappo (forse) in qualche cosa di scorretto pubblicandola. Anche se comunque mi pareva di avere letto che per le opere pubbliche questo non vale, infatti se fai la foto ad una star durante un concerto, puoi fane l'uso che vuoi.