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Discussione: riproduzioni di quadri

  1. #1

    riproduzioni di quadri

    ciao!
    Se io volessi utilizzare un'immagine di questo tipo:
    http://www.webshots.com/g/58/190-sh/7567.html
    per una piccola pubblicità tipografica...dovrei pagare i diritti a qualcuno? A webshots.com che mi fornisce l'immagine o basterebbe mettere una scritta come loro © SuperStock, Inc. ? il dilemma è posto...a voi la risposta...grazie
    ¡¤¡¤¡¤¡ · ¡¤¡¤¡¤¡

  2. #2
    devi pagare i diritti, o quanto meno chiedere il permesso al proprietario dell'opera, che in questo caso credo che sia un museo..
    nannine' nun me ne pent', n'impennata l'eva fa' pe piace' a tte'...- franco tellina -
    marikita

    www.marikita.it - www.niniband.com

  3. #3
    devi pagare i diritti al proprietario della foto che utilizzi. Il quadro probabilmente ha i diritti scaduti e comunque se non vai tu a fotografare l'originale non è un problema tuo, ma i diritti della foto li devi pagare.

    qualche tempo fa ho avuto modo di discutere l'argomento in questo forum
    guarda qui

    ciao

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di KoZmiK
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    Non è proprio così, nel caso delle fotografie la protezione varia in funzione del tipo di foto. Queste vengono classificate in tre categorie:
    -artistiche
    -semplici ma originali
    -documentali
    Le foto documentali, cioè quelle che si limitano a riprodurre un oggetto, non godono di nessuna tutela e possono essere utilizzate senza pagare nulla e senza chiedere autorizzazioni; il proprietario di una foto documentale potrà, forse, far valere esclusivamente i diritti morali, quindi il diritto ad essere citato come autore (ho qualche dubbio cmq) ma non certo quelli economici. In effetti il copyright protegge l'opera dell'ingegno, quindi si presuppone che il fotografo "ci metta del suo".
    In molti casi il problema nasce dalla difficoltà nello stabilire a quale delle tre categorie appartenga la foto in questione, ma in questo caso penso non ci siano dubbi.

  5. #5
    kozmic, non credo che non ci siano dubbi.
    Secondo te il fotografo che ha fatto quella foto lo ha fatto per la gloria?
    Giusto perchè pablotto cita superstock: superstock ha in catalogo una sezione di immagini di opere d'arte, che oltretutto non sono neppure royalty free, e le vende a caro prezzo. E questo perchè ha i diritti sulle fotografie (certo non sulle opere). Se fosse vero ciò che dici tu superstock o fa un abuso o deve cambiare qualche testone nei suoi quadri dirigenti.
    Io mi farei venire dei dubbi, dammi retta.

    ciao

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di KoZmiK
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    Nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che si possano vendere fotografie, documentali o artistiche che siano, ma non era questo il discorso, stavamo parlando di copyright.
    Nel caso di una foto documentale la vendita si riferisce ad un "bene materiale", io la compro e ci faccio quel che voglio e quando voglio. Nel caso invece di una foto artistica vengono venduti i diritti ad utilizzarla, per un determinato periodo ed in determinate situazioni.
    E ti assicuro che se trovi una foto documentale in un qualsiasi sito (a meno che non siano in vendita) puoi utilizzarla senza nessun problema. Non sono mie convinzioni, credimi.

  7. #7
    io nn mi preoccupo di SuperStock perchè la foto la posso trovare anche quì... http://www.abcgallery.com/M/manet/manet31.html
    è un quadro...che faccio pago superStock e abcgallery e tutti gli altri che l'abbiano fotografato??...e allora se acquistassi una guida d'arte e mi scansionassi le foto delle opere?
    ¡¤¡¤¡¤¡ · ¡¤¡¤¡¤¡

  8. #8
    Non è così kozmic. Se pablotto compra quella foto da superstock non compra la foto ma ne acquisisce i diritti temporanei all'uso. E ti assicuro che, non essendo una foto royalty free, non può farci quello che vuole e tantomeno quando e quanto vuole.
    L'acquisizione del diritto d'uso è temporanea e vincolata agli utilizzi dichiarati, che ne determinano anche il prezzo.
    Per farti un esempio sarà diverso il prezzo se la usi su un sito internet per sei mesi piuttosto che se la usi per fare una campagna esterna su cartelli 6x3 per 15 giorni e così via. Se devi fare una brochure devi dirgli pure quante ne stampi e dove le distribuisci.

    Non bisogna farsi confondere dal soggetto, il principio è lo stesso perchè tu paghi i diritti al fotografo per il suo lavoro, che è composto allo stesso tempo da elementi tecnico-professionali e creativi. Può variare il valore economico di questi diritti, certo, se la foto è puro documento o frutto di un lavoro creativo, ma il processo non cambia.

    Se fotografo un albero faccio un lavoro "documentale" o faccio un lavoro "artistico"? qual'è il criterio per determinarlo?

    Pablotto certo che non paghi i dititti a superstock e a qualcun'altro solo perchè è lo stesso soggetto, ma pagherai il diritto per usare una fotografia a chi te li cederà: se fosse come dici tu sarebbe impossibile utilizzare una foto, chessò, di Marylin Monroe. Hai presente quante volte e da quanti fotografi è stata fotografata?

    saluti

    ah, se scansioni un libro d'arte, o qualsiasi altro libro e lo usi in ambito professionale fai un abuso. Vedi un pò tu.

    saluti

  9. #9
    Utente di HTML.it L'avatar di KoZmiK
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    Ti assicuro che la distinzione delle foto in 3 tipologie non è frutto della mia fantasia, e ti assicuro anche che le foto documentali non godono di nessun diritto commerciale, possono essere utilizzate liberamente. Ascolta, come ti ho già detto il copyright protegge l'opera dell'INGEGNO e non della MACCHINA, non basta fare click per avere i diritti, altrimenti si potrebberero far valere i diritti anche sulle fotocopie.

    Non bisogna farsi confondere dal soggetto, il principio è lo stesso perchè tu paghi i diritti al fotografo per il suo lavoro, che è composto allo stesso tempo da elementi tecnico-professionali e creativi.
    Il soggetto in questo caso non ci interessa. Nelle foto documentali non ci devono essere elementi creativi.

    Se fotografo un albero faccio un lavoro "documentale" o faccio un lavoro "artistico"? qual'è il criterio per determinarlo?
    Come ti ho già detto spesso è difficile valutare questa cosa, anche perchè esisteranno anche casi al limite tra le due cose (anzi sono tre). In caso di controversie probabilmente sarà una commissione di tecnici a stabilirlo, ma questo esula dal discorso. Nel caso di una foto ad un quadro non c'è dubbio che si tratti di foto documentali, la foto ritrae l'oggetto così com'è.

    Pierox, ripeto, non mi impunto su convinzioni mie, se trovo qualche link te lo posto.

  10. #10
    kozmic scusa se è lungo, ma vale la pena leggerlo tutto senza estrapolare le parti interessanti per rendere chiaro l'argomento.
    Come ti dicevo pur esistendo una distinzione tra le foto frutto di ingegno artistico e le altre, i diritti della riproduzione e diffusione sono di proprietà dell'autore della foto e sono utilizzabili solo dietro compenso.
    Anch'io non parlo solo per convinzione personale e neppure per puro contraddittorio, solo che pablotto ha posto un quesito che tocca un argomento molto equivocato, soprattutto in internet e credo che sia meglio essere chiari.

    ciao



    "Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall'Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d'autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna.
    Perciò la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d'autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi del citato art. 87 LDA.

    Come oggetto di diritto d'autore, la fotografia trova protezione all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore:
    "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia... omissis".

    Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d'autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all'art. 87 cosa si debba intendere per fotografia:
    "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Viene successivamente specificato che non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggettti materiali, disegni tecnici e simili.

    La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell'attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l'elemento creativo.

    In pratica però è difficile stabilire quando una fotografia presenti un carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell'ingegno. Il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico della fotografia, ma sussiste, secondo i criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, quando l'immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l'impronta personale del suo autore.

    In questo caso all'autore dell'opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

    Le semplici fotografie
    Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:
    1) il diritto esclusivo di riproduzione;
    2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,

    salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1).

    Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro (comma 2). Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (overo di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso.

    La cessione del negativo (o di un analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzazione (art. 89).

    La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:
    1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
    2) la data dell'anno di produzione;
    3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
    La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.

    Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L'art 91 specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell'anno di fabbricazione.

    La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).

    Infine la legge stabilisce la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91)se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

    La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest'ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.

    Per quanto riguarda le norme da applicare al ritratto, si rimanda alla pagina sulla corrispondenza epistolare e ritratto.
    La legge prevede alcune eccezioni al divieto di pubblicazione del ritratto:
    1) Se si tratta di personaggio famoso o pubblico ripreso nell'ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta.
    2) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici.
    3) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia.
    4) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto."

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