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  1. #21
    Utente di HTML.it L'avatar di longline
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    A parte che mi sembra molto strano quello che ha scritto Kontatto a proposito dei siti realizzati, se un grafico realizza un logo, secondo me può mettere nel proprio portfolio il logo stesso, anche senza autorizzazione, in quanto diritto del creatore.

  2. #22
    Utente di HTML.it L'avatar di cyberman
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    Originariamente inviato da chef


    Meglio di tante interpretazioni, qualcuno sa quali sono le leggi che regolano questa cosa?
    A me non pare ci siano tante interpretazioni sulla tua richiesta.
    Comunque, la legge che disciplina questo specifico aspetto (loghi e portfolio) e' la legge del diritto d'autore che trovi praticamente ovunque (ad es. qui ) mentre per altri aspetti legali inerenti a marchi, merchandising, e loro utilizzo allora cerca la cd Legge marchi ( qui)


    In ogni caso come già detto (direi fino allo stremo), l'autore creatore di un logo ha tutto il diritto di esporre la propria opera all'interno di un portfolio o comunque di esserne riconosciuto come l'autore.

    Cio' deriva dall'art 6 della L.D.A.:

    Art. 6
    Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.


    quindi è sufficiente creare un logo per essere tutelati giuridicamente come autore.


    Ora, come sappiamo il diritto d'autore si compone di due aspetti entrambi tutelati che sono da un lato il diritto di paternità e dall'altro il diritto di sfruttamento economico.
    Cio' è stabilito dall'art 12 L.D.A.

    Art. 12

    L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

    Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

    E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.



    Ora, come vediamo ci sono due diritti (paternità ed economico) che sono completamente distinti dal punto di vista giuridico.
    Infatti se il diritto di paternità non puo' essere mai alienato il diritto di sfruttamento economico puo' essere normalmente ceduto.
    Ne consegue che se io sono l'autore di un logo e cedo il diritto di sfruttamento ad una famosa azienda di moda, comunque mantengo il mio diritto di vedermi riconosciuto come padre dell'opera. Quindi anche a seguito di cessione io autore ho tutto il diritto di pubblicare la mia opera e rivendicarne la paternità. Conseguentemente sul mio sito (portfolio clienti ecc ecc) potro' tranquillamente pubblicizzare la creazione del logo citato.
    questo concetto è posto dall'art 20 L.D.A.

    Art. 20

    Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.


    Quindi anche successivamente alla cessione dei diritti di sfruttamento economico all'autore è riconosciuto:
    * il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
    * il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
    * il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

    [http://www.siae.it/faq_siae.asp]


    Inoltre all'autore è riconosciuta tutta una serie di azioni penali a difesa del suo riconoscimento di paternità dell'opera (cfr art 169 e ss L.D.A.)

    Pertanto l'aver ceduto i diritti di sfruttaento economico del logo non comporta l'impossibilità da parte dell'autore di pubblicare il logo stesso di propria iniziativa. Ne vi puo' essere un accordo fra le parti ( commitente e creatore) affinche quest'ultimo non pubblichi l'opera: come detto prima la paternità è un diritto inalienabile e quindi non cedibile per accordo fra le parti.



  3. #23
    sei immenso.

    Grazie.

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