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  1. #1

    fastweb e problemi di condominio

    salve a tutti

    a dicembre ho sottoscritto il contratto fastweb, mancave (e manca tutt'ora) tuttavia la firma dell'amministratore senza la quale i tecnici nn possono montare nel palazzo la scatola a cui collegarsi, c'è stata l'assemblea di condominio che si è conclusa con un nulla di fatto, è stato detto che serviva l'assenso di tutti i condomini x montare la scatola all'interno del palazzo, e visto ke nn corre buon sangue tale assenso nn c'è stato. ho kiamato fastweb e ho chiesto se almeno nel frattempo che si risolvevano queste beghe condominiali potevo avere la loro adsl, non ho ncora avuto risposta (ho fatto tale richiesta un paio di settimane fa).
    chi mi sa dare qulche delucidazione a riguardo??????

    sono molto tentato dal farmi alice, sarebbe cmq meglio ke niente......


    ......povero fastweb....mi sa che se tutti i condomini sono come il mio fallisce subito subito.......

    grazie a tutti in anticipo

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di zizi7676
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    chiedi se vogliono istallare l' apparato in casa tua
    "ogni giorno qualcosa di meno non qualcosa di più,molla tutto ciò che non è essenziale e da lì progredisci"
    Bruce Lee

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di Fool
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    Perche ti rompono ?

    Sto apparecchio mica è grosso quanto una casa !

  4. #4
    ragazzi nn lo so xke rompono, a casa mia nn credo ke si possa mettere xke hanno appena fatto i lavori e mia madre ki la sente.........................

    help ......
    help......

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di pieba1
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    Teoricamente Fastweb non ha bisogno del permesso dell'amministratore per installare le sue apparecchiature in un area comune, nessuno può impedirglielo, certo è sempre meglio un accordo.
    ciao

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di Dwarf
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    Originariamente inviato da pieba1
    Teoricamente Fastweb non ha bisogno del permesso dell'amministratore per installare le sue apparecchiature in un area comune, nessuno può impedirglielo, certo è sempre meglio un accordo.
    Se la "scatola" va montata nel condominio il permesso dell'amministratore serve e come.
    - La chiesa è vicina, il bar è lontano, la strada è ghiacciata. Camminerò con attenzione
    (Vecchio proverbio russo)

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di pieba1
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    Il condominio (o l'amministratore) non può negare il permesso a FW, è successo ad un mio amico (è l'equivalente di un contatore della luce o simili), conviene comunque sempre chiederlo ed ottenerlo.
    ciao

  8. #8

    uhmm

    ma non può essere considerato come nel caso della parabola satellitare?
    Diritto di informazione.....se così fosse potresti installarlo a casa tuo alchè se qualcuno lo volesse dovrebbero usare il tuo apparato essendo già installato nel condominio!

    Provati ad informarti

    Ciao

    P.S.

    Mio padre aveva ragione... non andare a vivere in un condominio...

    =Music is my life and my life is Music=

  9. #9
    nessuno puo' impedirti di fare installare il catalyst,se qualcuno ci prova peggio per lui,NON occorre nessuna assemblea condominiale

    DAL CODICE CIVILE


    Art. 1100 (Norme regolatrici)
    Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

    Art. 1102 (Uso della cosa comune)
    Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

    Art. 1117 (Parti comuni dell'Edificio)
    Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
    1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
    2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini



    Art. 1120 (Innovazioni)
    I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1) (2). Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
    (1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si riporta il testo: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136 del codice civile".
    (2) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare


    Ci sono stati vari casi come il tuo e alla fine hanno sempre installato il catalyst,l'unico problema si ha quando sono costretti a passare da una proprieta' privata,di un singolo condomino,ma finchè usano parti comuni vai tranquillo



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  10. #10
    Utente di HTML.it L'avatar di C|p4
    Registrato dal
    Sep 2002
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    Premesso che nessuno può impedire che vengano installate apparecchiature che comportino innovazioni (come fatto notare in precedenza) e se qlcn ha tentato di applicare regole inesistenti in merito può solo tacere x nn aggravare la propria situazione. Qll che mi stupisce maggiormente è l'atteggiamento di Fastweb in una situazione del genere.
    Probabilmente il Customer Care ha qlc analogia con qll di Telecom visto che deve essere sempre l'utente a sbattersi.

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