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  1. #1

    Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196

    qualcuno mi sà spiegare a chi si rivolge questo decreto? a qualsiasi utente che abbia dei dati salvati su un database come un forum o un guestbook o simili o solo chi ha informazioni come indirizzo di casa, telefono, etc. oppure dati strettamenti personali?

  2. #2
    Non conosco il decreto, se magari ci dici di più...
    Provare paura per un qualcosa che ti possa capitare nel futuro non ti evita quell'evento,ti fa soltanto vivere un presente sbagliato!

  3. #3
    codice:
    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
    CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
    (Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.123)
     
    CAPO II  -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
      
    Art. 180  Misure di sicurezza
    1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal
     decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004. 
      
    2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
    obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di
     cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato 
    B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria  struttura. 
      
    3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
     elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
     procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro
     un anno dall’entrata in vigore del codice. 
      
    Art. 181 Altre disposizioni transitorie 
     
    1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
    presente codice:   
    a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi  degli articoli 20,
    commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;   
    b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4,
    lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; 
    c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; 
     
    d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; 
     
    e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove  necessario, possono
    essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari
    anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004; 
    f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a ecorrere dal 1 gennaio 2005.  
    2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
    n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino
    alla data di entrata in vigore del presente codice. 
    3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato
    C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.   
    4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della
    legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
    archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. 
    5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo
    52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore
    del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante
    rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
    informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
    entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.  
    6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato
    nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono
    proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
    Il nuovo Codice:

    • OBBLIGA tutti i titolari che trattano dati sensibili, di redigere entro il 31 Marzo di ogni anno il Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS) dei dati
    • IMPONE l'adozione di misure minime di sicurezza dei dati
    • STABILISCE il principio che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza dell'interessato
    • CHIARISCE E SOTTOLINEA che il consenso dovrà essere ESPRESSO, fornito cioè in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato
    • PRECISA che le figure del Responsabile e degli Incaricati devono essere individuate per iscritto e che sia definito il loro ambito di trattamento
    • SANZIONA fino a 60.000 euro e impone il risarcimento danni
    • AGISCE PENALMENTE con la reclusione fino a 3 anni in caso di gravi violazioni

    Il nuovo testo unico in materia di protezione dei dati personali che si rivolge a tutti coloro che presso la propria azienda, ufficio o abitazione posseggono banche dati sia cartacee che elettroniche contenenti dati comuni (indirizzi, riferimenti telefonici, partite IVA, numeri identificativi) o sensibili (origini razziali ed etniche; convinzioni religiose, politiche, filosofiche; adesione a partiti o sindacati; stato di salute, vita sessuale; dati giudiziari; ecc.)


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