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Discussione: Norme di legge?

  1. #1

    Norme di legge?

    Ciao
    scusate ma non so se posso chiedere qui.
    Mi è arrivata la seguente e-mail. Che ne dite? E' una bufala? O rischio veramente una multa?



    ----- Original Message -----
    From: "G.Paolo" <mednat@mednat.org>
    To: <antonelli2002@antonelliautotrasportisrl.it>
    Sent: Wednesday, February 02, 2005 1:44 PM
    Subject: segnalazione + Proposta
    >
    > Sono G. Paolo Vanoli, agente della Bamico ltd proprietaria dei Portali:

    >www.abc-transportsweb.net + www.transports.it
    >Approfitto di questa mia per ricordarVi che il vs Sito Web NON e'
    >attualmente conforme alla nuova legge (che Vi allego in calce) per cui
    > siete passibili di una sanzione di 1.500 Euro, in quanto NON avete ancora
    > immesso questi dati:
    > Nome del proprietario del dominio web
    > Nome del Provider presso il quale appoggiate il sito
    > Nome del Direttore Responsabile, che deve essere un giornalista iscritto
    > all'ordine dei giornalisti.
    >
    > Siccome il sottoscritto e' iscritto all'ordine dei giornalisti da 40 anni,
    > mi propongo come direttore responsabile senza aggravio di spesa; un
    > giornalista Vi chiederebbe, per fare da direttore responsabile, una cifra
    > fra i 1.500 ed i 3.000 Euri all'anno; noi con l'abbonamento nella ns Banca
    > dati (vedi allegata offerta) per i prossimi anni, possiamo farlo compreso
    > nel prezzo dell'abbonamento.
    > In caso di adesione siete autorizzati ad immetere il mio Nome come Dir.
    > Resp. del vs sito web.
    >
    >
    >
    >
    > LEGGE ITALIANA per siti WEB, con OBBLIGO di:
    >
    > Direttore Responsabile per ogni SITO Web + Deposito, dei SITI Web nelle
    > Biblioteche indicate: presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
    > Firenze - presso quella Nazionale Centrale di Roma o presso gli istituti
    > indicati nel regolamento di attuazione della legge.
    > Si deve, per effetto della legge del 1939 sull'editoria, come sulle
    > edizioni cartacee, anche indicare sui propri siti, il nome del Direttore
    > Responsabile della testata ovvero del sito stesso.
    >
    > L. 106/2004 - Integra vecchie norme del 1939 includendo anche il mondo
    > informatico.
    >
    > Quindi la testata on-line (nome del sito) - in quanto "prodotto
    > editoriale" - deve essere registrata nei tribunali ed avere un direttore
    > responsabile Giornalista, (iscritto all'ordine dei Giornalisti), un
    > Editore (proprietario del dominio) e uno Stampatore (Provider).
    >
    > Suscita già polemiche la legge 106 del 2004 che impone il deposito
    > obbligatorio, o "deposito legale", dei documenti destinati all'uso
    > pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque
    > sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.
    >
    > La legge - pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile scorso -
    > obbliga anche chi gestisce un sito web a inviarne il contenuto alle
    > biblioteche centrali.
    >
    > Chi non si adeguerà rischia una sanzione pecuniaria fino a 1.500 euro.
    >
    > L'obbligo di depositare le pubblicazioni non è, ovviamente, nuovo - era
    > già previsto da norme del 1939
    > L'applicazione pratica della legge, comunque, sarà disciplinata da un
    > regolamento attuattivo che dovrebbe uscire, il condizionale è d'obbligo,
    > entro sei mesi. (dal 13 maggio 2004)
    >
    >
    >
    > L'articolo 1 della legge 62/2001 ("Nuove norme sull'editoria e sui
    > prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416") è al
    > riguardo molto esplicito:
    >
    > "Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto
    > cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
    > pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il
    > pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la
    > radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
    > discografici o cinematografici".
    >
    > Caratteristica del prodotto editoriale è quella di "essere diffuso al
    > pubblico con periodicità regolare (il sito e' sempre presente nel web) e
    > (di essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento
    > identificativo del prodotto".
    >
    >
    >
    >
    > Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei
    > documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata
    > nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 - (Integra vecchie norme
    > del 1939 includendo anche il mondo informatico)
    >
    > Articolo 1. (Oggetto)
    >
    > 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
    > italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato
    > "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
    > mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro
    > processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi
    > i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
    >
    > 2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e
    > regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di
    > documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi
    > bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto
    > di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi
    > o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    >
    > 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
    > totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
    > distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per
    > quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al
    > deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato
    > italiano.
    >
    > 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la
    > Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale
    > centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento
    > di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui
    > all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i
    > documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).
    >
    > Articolo. 2. (Finalità)
    >
    > 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2
    > dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
    > a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo
    > 1;
    > b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
    > c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel
    > rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché
    > sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
    > d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
    >
    > Articolo 3. (Soggetti obbligati)
    >
    > 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
    > a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona
    > fisica che giuridica;
    > b) il tipografo, ove manchi l'editore;
    > c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
    > editoriali similari;
    > d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore
    > di opere filmiche.
    >
    > Articolo 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale)
    >
    > 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
    > a) libri;
    > b) opuscoli;
    > c) pubblicazioni periodiche;
    > d) carte geografiche e topografiche;
    > e) atlanti;
    > f) grafica d'arte;
    > g) video d'artista;
    > h) manifesti;
    > i) musica a stampa;
    > l) microforme;
    > m) documenti fotografici;
    > n) documenti sonori e video;
    > o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla
    > Società italiana autori ed editori (SIAE);
    > p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
    > provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio
    > 2004, n. 28;
    > q) documenti diffusi su supporto informatico;
    > r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere
    > da a) a q).
    >
    > Art. 5. (Numero di copie e soggetti depositari)
    >
    > 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    > con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
    > agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
    > per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria
    > interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti
    > depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della
    > presente legge.
    >
    > 2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui
    > quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli
    > esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale
    > allegato.
    >
    > 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla
    > prima distribuzione.
    >
    > 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le
    > edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere
    > non più in commercio.
    >
    > 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
    > a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
    > b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
    > c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai
    > fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo
    > 7;
    > d) gli strumenti di controllo;
    > e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari
    > categorie di documenti;
    > f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le
    > eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
    > g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti
    > di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
    > h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo
    > 6.
    >
    > Art. 6.
    > (Altre fattispecie di deposito)
    >
    > 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le
    > biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del
    > Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di
    > Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da
    > parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi
    > dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
    > pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
    >
    > 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni
    > e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni
    > altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta,
    > alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera
    > dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della
    > giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il
    > loro contributo.
    >
    > 3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti
    > obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del
    > Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa
    > richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree
    > della scienza e della tecnica.
    >
    > Art. 7. (Sanzioni)
    >
    > 1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione
    > amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento,
    > aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
    >
    > 2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal
    > deposito degli esemplari dovuti.
    >
    > 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura
    > compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda
    > al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del
    > termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia
    > ancora stata contestata.
    >
    > Art. 8. (Abrogazioni)
    >
    > A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
    > all'articolo 5 sono abrogati:
    >
    > a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto
    > legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 -
    > http://www.unipa.it/~cdl/lexall/dc1/dlgs660.htm
    > b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052 -
    > http://www.interlex.it/testi/l39_374.htm
    >
    > c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n.
    > 82. -
    >
    > http://www.unipa.it/~cdl/lexall/dc1/dlgs82.htm
    > dott. G. Paolo Vanoli (Giornalista, Pubblicista, Consulente) Agente
    > Bamico LTD - www.abc-transportsweb.net + www.transports.it - Cell.
    > 348.90.29.914

  2. #2
    Ma il sito è un giornale? Richiede di giornalisti?
    Flickr .:. Work In Progress

    Non lasciare la mia mano, ovunque sarai, con chiunque ti accompagnerai. Non dimenticarti di me, ne morirei.

  3. #3
    non è una bufala: è un signore che non potendo mettere insieme il pranzo con la cena cerca di trovare chi gli ingrassa il portafogli
    le offerte vanno da 850 a 1800 euro/anno
    La madre degli imbecilli è sempre pregna
    vietato ai di lei figli

    Alfredo The one and only D.O.C.G.
    MyWebSite

  4. #4
    Penso sia una bufala, ma credo tu debba sentire l'amministrazione del tuo server.

  5. #5
    Puoi dirgli pure di andare aff...
    Perchè uso Maxthon? | Mi piace questa chat

  6. #6
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Sep 2001
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    6,034
    digli di andarsi a fare una birra

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di JHammer
    Registrato dal
    Sep 2004
    Messaggi
    754
    E' possibile registrare un dominio senza fornire i propri dati? Se guardi sul whois italiano trovi i dati del proprietario e del provider/mantainer.
    Che vuole sto tipo?

    Nome del Direttore Responsabile, che deve essere un giornalista iscritto all'ordine dei giornalisti.
    Questa è una benemerita put****ta!!!

    Comunque più che una bufala mi sembra una truffa...


  8. #8

    Grazie...

    ...per le risposte. Credo che cercherò di documentarmi meglio leggendo la legge e facendo una capatina alla polizia. Ma resto dell'idea che sia una bufala.

  9. #9

    Re: Grazie...

    Originariamente inviato da filippide
    facendo una capatina alla polizia.
    attento che ti arrestano per eccesso di credulità
    risparmia tempo, esci con la tua ragazza

    La madre degli imbecilli è sempre pregna
    vietato ai di lei figli

    Alfredo The one and only D.O.C.G.
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  10. #10
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Apr 2001
    Messaggi
    103
    Caro Filippide. Questo gentile 'signore' che vuole fare affari a tue spese, per sua evidente convenienza confonde due cose diverse.

    La prima è l'obbligo per i giornali telematici , come per tutti gli altri, di avere un direttore responsabile giornalista e di iscrivere la testata giornalistica nel registro della stampa del locale tribunale. Questo obbligo evidentemente c'è solo per le testate giornalistiche.

    La seconda è la legge 106/2004, una legge veramente assurda VVoVe: che però, a mio parere, non troverà applicazione pratica per le difficoltà obiettive che essa suscita e per l'opposizione categorica di...tutti! Mi sembra comunque che non sia ancora uscito il regolamento attuativo.
    Su questo sono meno informato e quindi ti consiglio di leggere qui:
    http://www.q-design.org/webzine00.htm#top
    per trarre le dovute conclusioni se questo è possibile...
    :rollo:

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