Ciao
scusate ma non so se posso chiedere qui.
Mi è arrivata la seguente e-mail. Che ne dite? E' una bufala? O rischio veramente una multa?
----- Original Message -----
From: "G.Paolo" <mednat@mednat.org>
To: <antonelli2002@antonelliautotrasportisrl.it>
Sent: Wednesday, February 02, 2005 1:44 PM
Subject: segnalazione + Proposta
>
> Sono G. Paolo Vanoli, agente della Bamico ltd proprietaria dei Portali:
>www.abc-transportsweb.net + www.transports.it
>Approfitto di questa mia per ricordarVi che il vs Sito Web NON e'
>attualmente conforme alla nuova legge (che Vi allego in calce) per cui
> siete passibili di una sanzione di 1.500 Euro, in quanto NON avete ancora
> immesso questi dati:
> Nome del proprietario del dominio web
> Nome del Provider presso il quale appoggiate il sito
> Nome del Direttore Responsabile, che deve essere un giornalista iscritto
> all'ordine dei giornalisti.
>
> Siccome il sottoscritto e' iscritto all'ordine dei giornalisti da 40 anni,
> mi propongo come direttore responsabile senza aggravio di spesa; un
> giornalista Vi chiederebbe, per fare da direttore responsabile, una cifra
> fra i 1.500 ed i 3.000 Euri all'anno; noi con l'abbonamento nella ns Banca
> dati (vedi allegata offerta) per i prossimi anni, possiamo farlo compreso
> nel prezzo dell'abbonamento.
> In caso di adesione siete autorizzati ad immetere il mio Nome come Dir.
> Resp. del vs sito web.
>
>
>
>
> LEGGE ITALIANA per siti WEB, con OBBLIGO di:
>
> Direttore Responsabile per ogni SITO Web + Deposito, dei SITI Web nelle
> Biblioteche indicate: presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
> Firenze - presso quella Nazionale Centrale di Roma o presso gli istituti
> indicati nel regolamento di attuazione della legge.
> Si deve, per effetto della legge del 1939 sull'editoria, come sulle
> edizioni cartacee, anche indicare sui propri siti, il nome del Direttore
> Responsabile della testata ovvero del sito stesso.
>
> L. 106/2004 - Integra vecchie norme del 1939 includendo anche il mondo
> informatico.
>
> Quindi la testata on-line (nome del sito) - in quanto "prodotto
> editoriale" - deve essere registrata nei tribunali ed avere un direttore
> responsabile Giornalista, (iscritto all'ordine dei Giornalisti), un
> Editore (proprietario del dominio) e uno Stampatore (Provider).
>
> Suscita già polemiche la legge 106 del 2004 che impone il deposito
> obbligatorio, o "deposito legale", dei documenti destinati all'uso
> pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque
> sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.
>
> La legge - pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile scorso -
> obbliga anche chi gestisce un sito web a inviarne il contenuto alle
> biblioteche centrali.
>
> Chi non si adeguerà rischia una sanzione pecuniaria fino a 1.500 euro.
>
> L'obbligo di depositare le pubblicazioni non è, ovviamente, nuovo - era
> già previsto da norme del 1939
> L'applicazione pratica della legge, comunque, sarà disciplinata da un
> regolamento attuattivo che dovrebbe uscire, il condizionale è d'obbligo,
> entro sei mesi. (dal 13 maggio 2004)
>
>
>
> L'articolo 1 della legge 62/2001 ("Nuove norme sull'editoria e sui
> prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416") è al
> riguardo molto esplicito:
>
> "Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto
> cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
> pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il
> pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la
> radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
> discografici o cinematografici".
>
> Caratteristica del prodotto editoriale è quella di "essere diffuso al
> pubblico con periodicità regolare (il sito e' sempre presente nel web) e
> (di essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento
> identificativo del prodotto".
>
>
>
>
> Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei
> documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata
> nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 - (Integra vecchie norme
> del 1939 includendo anche il mondo informatico)
>
> Articolo 1. (Oggetto)
>
> 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
> italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato
> "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
> mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro
> processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi
> i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
>
> 2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e
> regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di
> documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi
> bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto
> di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi
> o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
>
> 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
> totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
> distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per
> quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al
> deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato
> italiano.
>
> 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la
> Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale
> centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento
> di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui
> all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i
> documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).
>
> Articolo. 2. (Finalità)
>
> 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2
> dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
> a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo
> 1;
> b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
> c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel
> rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché
> sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
> d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
>
> Articolo 3. (Soggetti obbligati)
>
> 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
> a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona
> fisica che giuridica;
> b) il tipografo, ove manchi l'editore;
> c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
> editoriali similari;
> d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore
> di opere filmiche.
>
> Articolo 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale)
>
> 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
> a) libri;
> b) opuscoli;
> c) pubblicazioni periodiche;
> d) carte geografiche e topografiche;
> e) atlanti;
> f) grafica d'arte;
> g) video d'artista;
> h) manifesti;
> i) musica a stampa;
> l) microforme;
> m) documenti fotografici;
> n) documenti sonori e video;
> o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla
> Società italiana autori ed editori (SIAE);
> p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
> provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio
> 2004, n. 28;
> q) documenti diffusi su supporto informatico;
> r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere
> da a) a q).
>
> Art. 5. (Numero di copie e soggetti depositari)
>
> 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
> con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
> agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
> per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria
> interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti
> depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della
> presente legge.
>
> 2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui
> quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli
> esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale
> allegato.
>
> 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla
> prima distribuzione.
>
> 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le
> edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere
> non più in commercio.
>
> 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
> a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
> b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
> c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai
> fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo
> 7;
> d) gli strumenti di controllo;
> e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari
> categorie di documenti;
> f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le
> eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
> g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti
> di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
> h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo
> 6.
>
> Art. 6.
> (Altre fattispecie di deposito)
>
> 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le
> biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del
> Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di
> Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da
> parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi
> dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
> pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
>
> 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni
> e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni
> altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta,
> alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera
> dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della
> giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il
> loro contributo.
>
> 3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti
> obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del
> Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa
> richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree
> della scienza e della tecnica.
>
> Art. 7. (Sanzioni)
>
> 1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione
> amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento,
> aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
>
> 2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal
> deposito degli esemplari dovuti.
>
> 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura
> compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda
> al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del
> termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia
> ancora stata contestata.
>
> Art. 8. (Abrogazioni)
>
> A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
> all'articolo 5 sono abrogati:
>
> a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto
> legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 -
> http://www.unipa.it/~cdl/lexall/dc1/dlgs660.htm
> b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052 -
> http://www.interlex.it/testi/l39_374.htm
>
> c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n.
> 82. -
>
> http://www.unipa.it/~cdl/lexall/dc1/dlgs82.htm
> dott. G. Paolo Vanoli (Giornalista, Pubblicista, Consulente) Agente
> Bamico LTD - www.abc-transportsweb.net + www.transports.it - Cell.
> 348.90.29.914