Si ricorda poi una norma molto importante ai fini dell’utilizzazione in Internet delle foto. Difatti nell’art. 90 viene evidenziato con chiarezza che ogni esemplare della foto deve contenere le seguenti indicazioni:
Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (dunque di chi detiene i diritti di utilizzazione economica)
La data dell’anno di produzione della fotografia
Il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata
Nel caso in cui tali informazioni manchino, la loro riproduzione – a norma del comma 2 dell’art. 90, non è considerata abusiva sempre che, però, il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Per quanto riguarda, pertanto, l’utilizzazione su Internet di immagini fotografiche trovate in altri siti possiamo provvisoriamente tracciare una prima indicazione: laddove esse contengano le indicazioni suddette è possibile la loro utilizzazione in altri siti nel caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente secondo i casi poc’anzi analizzati. Se tali indicazioni non sono presenti – come sovente avviene - tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi. L’unico problema può sorgere nel caso nel quale il vero autore dimostri la mala fede dell’utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.