Guardando il contratto al punto 12.4 dice:
12.4 Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 6 e 10.2, il Cliente che abbia prescelto, con riferimento al Servizio di telefonia fissa, un'opzione tariffaria con durata minima, riconosce ed accetta che, qualora eserciti il diritto di recesso di cui al punto 12.1 prima della durata minima prevista, dovrà corrispondere a TELE2, a seconda dell'opzione tariffaria prescelta, un contributo di disattivazione pari all'importo indicato nel tariffario e/o nella lettera di benvenuto allegati al presente Contratto. Le previsioni di cui al presente art. 12.4 trovano applicazione anche in caso di risoluzione da parte di TELE2 del presente Contratto per del Cliente (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento del maggior danno)
Però non è specificato se questa penale vale anche per i contratti antecedenti alla data di modifica del suddetto contratto ovvero prima del 13/04/04
Che dite?