Dovete avere sempre copia del contratto. E avete 10 giorni per ripensarci. Altrimenti, potete non pagare e fare denuncia.
Sono già 2 milioni gli utenti che si sono visti appioppare servizi telefonici mai richiesti solo per aver risposto alla chiamata di un call center. La stima, fatta dall'Associazione per la difesa dei consumatori (www.adoc.org), è preoccupante. Anche perchè in media l'aggravio sulla bolletta dell'ignaro cliente è stato di ben 120 euro l'anno. Come difendersi?
Nuove regole. E' entrata in vigore una delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 664/06) che fissa obblighi e norme per le società che forniscono beni e servizi tramite contratti attivati e gestiti per telefono o via Web. I gestori telefonici devono seguire alcune regole precise prima di attivare, tramite call center, nuovi servizi al cliente, pena pesanti sanzioni. Vediamo nel dettaglio.
Nome e cognome. L'operatore deve specificare, all'inizio e alla fine di ogni conversazione, il nome dell'azienda per conto della quale sta chiamando e anche il proprio nome e cognome.
Consenso. La volontà di sottoscrivere il contratto può risultare da una registrazione della telefonata (con il consenso dell'utente), ma in ogni caso deve risultare da un modulo (anche elettronico) con data e ora dell'accordo. In tutti i casi, la mancanta risposta dell'utente a un'offerta non significa consenso.
Contratto. Se con la telefonata viene concluso un contratto deve essere fornito il numero di pratica e i recapiti ai quali poter chiedere informazioni. C'è poi l'obbligo di inviare una copia del contratto all'utente prima di attivare il servizio.
Recesso. Ci sono 10 giorni di tempo per recedere dal contratto, senza dover motivare la decisione e senza costi di penale. Tramite raccomandata A/R, oppure inviando un fax, telegramma, messaggio di posta elettronica seguiti, entro 48 ore, da una raccomandata di conferma.
Modifiche. Ogni modifica contrattuale deve essere comunicata all'utente almeno un mese prima. E se non accetta, può disdire senza penali.
Segnalazioni. Se in bolletta si trovano addebiti per servizi non richiesti, si può non pagare quell'addebito e fare reclamo tramite raccomandata alla società telefonica. E il gestore non può interrompere la linea. I comportamenti scorretti vanno segnalati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione tutela dei consumatori, Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza, Centro direzionale isola B5, 80143 Napoli (www.agcom.it).
Credo che è utile per voi... ho trovato questo articolo sulla rivista settimanale "Oggi" datato il 7 marzo 2007 numero 10 pagina131.