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  1. #1

    privacy foto in locali pubblici

    sto realizzando un sito internet per un bar.

    Il mio cliente vorrebbe fare delle foto ai clienti e pubblicarle su internet.

    Diciamo ogni 10 giorni foto nuove.

    Per la privacy qualcuno sa come ci si deve comportare

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di marco_c
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    direi che devi chiedere il permesso a tutti quelli che compaiono nella foto
    Gli uomini si dividono in due categorie: i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio.

  3. #3
    io pensavo essendo un locale pubblico non basta mettere un avviso all'entrata del bar.


    Poi sinceramente quante volte in discoteca ti hanno fotografato e nessuno ti ha mai chiesto niente?

    a me un sacco di volte

  4. #4
    l'avviso da mettere all'ingresso deve essere ben visibile e firmato dall'amministrazione comunale, così se un cliente dice: "ma io non ho visto l'avviso" sono affari suoi, tu hai fatto tutto l'indispensabile. L'importante è che i clienti ne siano a conoscenza! Consiglio più logico: dirlo anche ai clienti!

    ciao!

  5. #5
    Metodo pratico, per me

    Fatti fare una dichiarazione tipo:

    "Io nome cognome acconsento di pubbicare la mia foto sul web scattata il giorno data mese"

    anche via voce registrato su cassetta o scritto su carta igienica, per quelli fotografati in primo piano e messi in posa.

    Per le foto di gruppo non in posa metti un disclaimer sul sito in cui dici: "chi vuol esser rimosso scriva qui"

  6. #6
    si ma qualcuno ha già esperienza con questo tipo di problemi? o sono solo ipotesi?

  7. #7
    Questo dice il garante della privacy riguardo alle foto scattate in pubblico con telefonini. Mi sembra anche applicabile al tuo caso

    Per questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto degli Mms.
    Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilità. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n. 675. Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte.
    Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano. In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso.
    Diverso il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.

    E’ bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.

    Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice civile (art.10, “Abuso dell’immagine altrui”) e dalla legge sul diritto d’autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta.
    In base a quanto evidenziato, risulta che sei in mezzo al guado. Ribadisco: io farei quanto detto prima, al limite scriverei al garante della privacy chiedendo delucidazioni.

  8. #8
    La fonte di quanto sopra è:

    Garante per la privacy
    Comunicato stampa - 14 marzo 2003
    http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=36462

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