Art. 1
Alle disposizioni transitorie e finali della costituzione è aggiungo il seguente articolo:
"XIX
Sono sciolte tutte le associazioni di ex alpini.
Il cappello da alpino può essere indossato soltanto dai militari in servizio effettivo."
Art. 2
Alle disposizioni transitorie e finali della costituzione è aggiunto il seguente articolo:
"XX
È vietata la produzione, la vendita e la detenzione di occhiali da sole con le lenti larghe."

 
			
			 
					
					
					
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