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  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di ARCTiC
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    [3d Ufficiale] LEGGE URBANI

    Dati i numerosi thread, da oggi l'argomento IN QUALUNQUE SUA FORMA (se ripreso in questo forum) verra' discusso ESCLUSIVAMENTE in questo thread, tutti gli altri verranno chiusi.

    Ricordandovi che esiste un altro thread nella sezione "Off Topic" se ne volete discutere anche con chi non frequenta "ADSL e connettivita'": http://forum.html.it/forum/showthrea...hreadid=657561

    Grazie.
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  2. #2
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
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    Vabbè, io riassumo i termini della questione, ad oggi, per quanto concerne l'art.1, come ho già fatto su un altro forum.

    Come saprete, il 18/5/2004 il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Urbani, che diventa quindi legge, ed entra in vigore dal giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Cercheremo di cogliere gli aspetti salienti dell'art. 1 della legge quello che ci riguarda, preavvertendo che si tratta di un'interpretazione non agevole e forse anche "impossibile".



    1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell’ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d’autore, l’immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l’indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione.


    Qui si parla del famoso "avviso" dell'avvenuto assolvimento dei diritti che ogni opera immessa nei circuiti (anche p2p) dovrebbe avere, rimettendo ad un futuro decreto il compito di fissarne le modalità pratiche.
    Si intuisce subito che sarà un'impresa non facile, vista la natura eterogenei dei contenuti presenti in rete, che difficilmente si prestano a contenere avvisi PRIMA di essere scaricati, perlomeno nei circuiti p2p.

    2. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto».

    E' il punto centrale. Vediamo cosa prevede questa legge di epoca remota, che certo non voleva disciplinare le moderne tecnologie, come modificata.



    1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale , con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto :
    a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
    b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
    c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
    d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (Siae), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti a eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
    e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
    f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.


    Veniamo alla questione: lucro e profitto. Lo scopo di lucro dell'originaria formulazione sta a significare un vvantaggio economico in termini monetari o equiparabili, ossia la vendita. Il trarne profitto, secondo un'interpretazione non ancora consolidata ma ormai piuttosto diffusa, è riscontrabile anche nel risparmio conseguito dal mancato acquisto della copia originale.
    Il carattere "non personale" potrebbe risiedere proprio nella diffusione: è possibile che io scarichi per uso personale, ma certo non condivido a tale scopo.
    La legge aggiunge poi un ulteriore comma:



    «a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;».


    La questione interpretativa è questa: si può dire che Tizio realizza un profitto, cioè anche un semplice risparmio, condividendo un'opera che ha già scaricato?
    Secondo alcuni si, per altri no. Nel primo caso si tratterebbe di un reato penale , sanzionato come previsto sopra.


    Ora, c'è da dire che il senatore Cortiana ha ritirato tutti gli emendamenti dopo che il Ministro Urbani, con l'accordo unanime del Parlamento, si è impegnato a presentare al più presto una proposta di legge che modifichi il decreto, torni al concetto di lucro e quindi all'illecito amministrativo escludendo la rilevanza penale del fatto, che dovrebbe essere approvata in tempi brevi.

    Ultima annotazione: i provider non hanno nessun ruolo, non sono e non possono essere sceriffi, la legge li autorizza a conservare solo i dati indispensabili alla fatturazione.
    La stessa Polizia Postale ha dichiarato nelle audizioni alla Camera che la legge è assolutamente inapplicabile, per mancanza di mezzi, e credo sia così.

    Senza allarmismi nè minimizzazioni, ho riportato i fatti e le prospettive di intervento.



    ULTIM'ORA


    Essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio, la legge entra in vigore dal 23 maggio 2004

    AGGIORNAMENTO

    dovrebbe essere depositata tra oggi e domani una proposta di modifica che riprende tutti i punti sopra elencati e inoltre cancella la tassa sui supporti, secondo quanto deciso dai Ministri Stanca e Urbani. La proposta dovrebbe ottenere la corsia "preferenziale", ossia essere discussa dalla Commissione competente in sede deliberante , anzichè referente, senza necessità di successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
    Questo, capirete, riduce notevolmente i tempi e fa sperare in una conclusione dell'iter prima della pausa estiva.
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di pecuts
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    admin, è possibile togliere gli avatar politici?

    non mi sembra il caso di tenerli.

    :sgrat:

  4. #4
    Moderatore emerito L'avatar di agiaco
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    Originariamente inviato da pecuts
    admin, è possibile togliere gli avatar politici?

    non mi sembra il caso di tenerli.

    :sgrat:
    Non sei obbligato a tenerli infatti.

    Io rispetto il regolamento, avatar politici se ne sono sempre visti nei forum di HTML
    NO MP TECNICI PERCHE' NON NE CAPISCO NULLA, GRAZIE

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di pecuts
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    in molti forum è vietato, e penso sia giusto così.
    il regolamento di questo forum ancora non l'ho trovato (boh) cmq se non è vietato consiglio di cambiarlo.
    Il motivo è semplice, per alcuni possono essere provocatori e si finirebbe a fare una "guerra politica" di avatar che rovinerebbe la qualità ed i contenuti del forum.
    poi se in questo forum siete tutti dello stesso partito allora è ok, ma non credo


  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di roby06
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    Originariamente inviato da pecuts
    admin, è possibile togliere gli avatar politici?

    non mi sembra il caso di tenerli.

    :sgrat:
    Animo sensibile, sei l'unico che si lamenta. Io sono apolitico ma ti confesso che la cosa non mi disturba. qualsiasi avatar di partiti costituzionali non mi disturba.
    ► Play ▌▌Pause ■ Stop
    _________________________________

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di ARCTiC
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    Fosse per me lo inserirei nel regolamento, ovvero vietare riferimenti politici negli avatar e nelle firme, ma non dipende da me e il regolamento attuale non lo vieta.
    Inoltre siamo OT su questo forum... se la pensate diversamente potete postare su "Off topic" discuterne direttamente con gli amministratori.
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  8. #8
    Che bella risposta, Roby Evidentemente pecuts è politofobo e pensa che le "variegate società intermedie" sociologicamente intese dismettano (anzichè rafforzare) quote di sovranità ideologica individuale...Tipico caso di di disaggregante sociale in atto...Ma almeno saprà che significa area della legittimità democratica? E poliarchia liberale? :tongue:

  9. #9
    Utente di HTML.it L'avatar di pecuts
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    ok basta saperlo

  10. #10
    Utente di HTML.it L'avatar di manu1972
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    siamo qui per parlare di politica o del decreto urbani?
    anche se poi é la stessa cosa forse..
    Qualunque cosa ha un suo opposto, non assoluto, ma in termini comparativi. Nessuna cosa può essere completamente yin o completamente yang; essa
    contiene il seme per il proprio opposto.

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