Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163
"Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture"

Art. 6.
Esenzione dall'ICI per particolari immobili

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.
Parla di esenzione dell'ICI, e riguarda dalle scuole in poi, tutto ciò che abbia a che fare anche marginalmente con la religione.
Si somma alla già presente esenzione per i luoghi di culto.
"pur svolte in forma commerciale" è la parte meravigliosa.
Decreto di agosto, mai sentito nulla sui principali organi di informazione. L'ho scoperto ora qui:
http://www.macchianera.net/2005/09/2..._sia_vero.html

Non bastavano le regalie dell'8 per mille, bisognava fare di più.
Amen