Originariamente inviato da scimmietta1
CAPO XI Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità sanitaria
-Art.54 Informazione sanitaria
-Art.55 Scoperte scientifiche
-Art.56 Divieto di patrocinio
CAPO XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54- Informazione sanitaria -
L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale.