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Discussione: Testamento biologico

  1. #11
    Utente di HTML.it L'avatar di Ph:l
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    i sondaggi di webus son pari solo ai post di webus
    Grazie a Facebook madre ritrova i figli dopo 15 anni. Erano nella stanza di sopra.

  2. #12

  3. #13
    Originariamente inviato da Ph:l
    i sondaggi di webus son pari solo ai post di webus
    no, questo sondaggio è molto più tendenzioso

  4. #14
    Utente di HTML.it L'avatar di --LO--
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    Re: Re: Testamento biologico

    Originariamente inviato da fulgeenia
    perchè scritto ha valore?
    me lo chiedevo anche io.
    No perchè se ha valore anche adesso, scritto, vado all'istante a farlo. Anche se poi dovrò sperare che se mai mi accadrà qualcosa sia un qualcosa contro cui il Governo non può far nulla appellandosi a codicilli del piffero

  5. #15
    Sono contro la deforestazione quindi non scriverò un documento che sta per essere reso inutile da una legge assurda e incostituzionale.
    Anche ammettendo che rimuovessero l'assurdo divieto di rifiutare il sondino nasogastrico per l'alimentazione forzata, le modalità di compilazione sono pazzesche: per forza dal notaio e rinnovo ogni tre anni. Che senso ha questa clausola? Se lo faccio perché non deve essere valido finché non cambio idea? E se mi succede qualcosa quando sono passati tre anni e un giorno e non ho avuto il tempo di tornare dal notaio? Assurdo, se fosse motivato dalla volontà di fare una buona legge: efficace, se è motivato dal fare una legge che renda il testamento biologico impossibile.
    Perché non si dovrebbero adottare le stesse modalità valide per un testamento normale?
    Art. 587 Testamento
    Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
    Art. 601 Forme
    Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
    Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

    Art. 602 Testamento olografo
    Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
    La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (591), della priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).

    Art. 603 Testamento pubblico
    Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
    Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
    Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
    Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

    Art. 604 Testamento segreto
    Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
    Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
    Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

    Art. 605 Formalità del testamento segreto
    La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
    Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
    Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
    L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
    Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
    Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma
    Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
    In poche parole, posso fare testamento o a casa mia, scrivendolo interamente di mio pugno, oppure dal notaio, in una delle due modalità descritte sopra. Ogni testamento che faccio è valido finché non lo revoco. Chi sostiene questa legge e questo governo mi spiega in base a quale ragione per un testamento biologico ci si dovrebbe comportare in maniera diversa?
    [supersaibal]Una volta qui c'era il bar Mario
    L'han tirato giù tanti anni fa
    E i vecchi, i vecchi, i vecchi i vecchi
    sono ancora lì che dicono che senza non si fa

    [/supersaibal]

  6. #16
    Utente bannato
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    si con testimoni.. quando torno in Italia andrò dal notaio

  7. #17
    No non l'ho fatto (non ho fatto nemmeno testamento se è per questo), ho lasciato disposizioni ai miei parenti di portarmi in un paese civile se dovesse servire, e di staccarmi la spina in silenzio fottendosene delle battaglie legali in questo paese del cazzo.
    Tra parentesi ritengo che il testamento biologico possa regolare solo in parte i processi che riguardano l'accanimento terapeutico, la stragrande maggioranza della gente non va a fare un qualcosa che gli servirà in caso di incidente gravissimo. Anche perchè non si tratta di rifiutare un tipo di terapia, non sono un testimone di geova che rifiuta le trasfusioni, cosi è facile, si scrive in una riga, quando e come interrompere una terapia è un qualcosa da valutare caso per caso.
    Ci sono persone che sanno bene come la penso, e loro sapranno come agire nel caso in cui e ne fosse bisogno.
    Il sondaggio è piuttosto cretino.

  8. #18
    Utente di HTML.it L'avatar di Cholo
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    Non c'ho voglia.
    Ma ho dato disposizioni per un funerale vichingo.

  9. #19
    Utente di HTML.it L'avatar di lookha
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    Sebbene qui in Spagna non sia così complicato come in Italia, visto che i parenti hanno diritto di negare determinate cure, io non l'ho ancora fatto.
    Credo che lo farò presto.
    Tu l'hai fatto webus?
    Lo farai?

  10. #20
    Utente di HTML.it L'avatar di lookha
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    Originariamente inviato da DeBe99
    No non l'ho fatto (non ho fatto nemmeno testamento se è per questo), ho lasciato disposizioni ai miei parenti di portarmi in un paese civile se dovesse servire, e di staccarmi la spina in silenzio fottendosene delle battaglie legali in questo paese del cazzo.
    Tra parentesi ritengo che il testamento biologico possa regolare solo in parte i processi che riguardano l'accanimento terapeutico, la stragrande maggioranza della gente non va a fare un qualcosa che gli servirà in caso di incidente gravissimo. Anche perchè non si tratta di rifiutare un tipo di terapia, non sono un testimone di geova che rifiuta le trasfusioni, cosi è facile, si scrive in una riga, quando e come interrompere una terapia è un qualcosa da valutare caso per caso.
    Ci sono persone che sanno bene come la penso, e loro sapranno come agire nel caso in cui e ne fosse bisogno.
    Il sondaggio è piuttosto cretino.
    Beh, oddio, io direi che si tratta di precauzione, che difficilmente è una cosa cretina. no?

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