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Controllo a distanza dei lavoratori
E’ comunque fatto divieto ai datori di lavoro privati e pubblici, in virtù di quanto previsto dall’articolo 154 del Codice, effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che operano il controllo a distanza di lavoratori, attraverso la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, l’eventuale memorizzazione metodica delle pagine internet visitate dal dipendente, la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera (sistema keylogger), l’analisi occulta di PC portatili affidati in uso.
Disciplinare interno
In tale ottica, il Garante suggerisce ai datori di lavoro la stesura di un disciplinare interno (policy interna) dettagliato e di facile comprensione, eventualmente da sottoporre ad aggiornamenti periodici, il quale andrebbe pubblicizzato adeguatamente presso i singoli dipendenti mediante rete intranet o semplici affissioni negli ambienti di lavoro.
In definitiva, in relazione alle e-mail aziendali, il Codice della Privacy prescrive come necessaria una trasparenza assoluta nei rapporti tra dipendente e datore di lavoro, come previsto del resto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di “uso di attrezzature munite di videoterminali”, il quale classifica come illegittimi eventuali controlli informatici “all'insaputa dei lavoratori”.
Quando si può controllare l'e-mail del dipendente
D'altra parte - e qui nasce il secondo aspetto della querelle posta elettronica-privacy - il Garante ha specificato, che “…in caso di eventuali assenze non programmate (ad esempio, per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura…di invio automatico di e-mail…. il titolare del trattamento, perdurando l’assenza oltre un determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad esempio, l’amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati…”.
In sostanza, la strutturazione dell’indirizzo di posta elettronica con il nome del lavoratore non determina il fatto che la casella diventi “proprietà privata” del dipendente assegnatario. E ci sono diverse sentenze al riguardo.

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