Nel caso di specie l’abitazione del lettore, sebbene costituente “prima casa”, non potrà essere considerata “principale” per mancanza sia della residenza effettiva (dimora abituale), sia della residenza anagrafica (articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011). Ne discende che il soggetto passivo, per il periodo febbraio giugno 2012, dovrà corrispondere l’Imu dovuta non applicando i benefici previsti per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione d’imposta).
Insomma devo pagare come SECONDA casa, almeno fino a giugno.