Attenzione, il codice della strada in merito così dice:Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Cf. art. 218 comma 2, 10° periodo, Codice della Strada.
come si vede, si parla di emissione e non di notifica, occorre verificare che i termini di emissione siano corretti, in qual caso ci sarebbe poco da fare. Poi, normalmente la patente, con il decreto di sospensione da notificare all'interessato è depositato nel Comando che notifica l'atto, che, a sua volta, cura anche la restituzione della patente stessa in base all'ordinanza medesima o a chiare disposizioni dell'Ufficio Territoriale del Governo o dalla Magistratura Onoraria.
Saluto


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