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  1. #11
    Io spero che tutto sia rimasto "come prima", ho solo riportato quanto mi ha detto l'operatrice del call center per portarvi a conoscenza di una cosa che a mio parere sembrava importante...
    Infatti ero e sono in attesa di una conferma reale della cosa, proprio perchè non sapevo che è la legge ad imporlo a Tiscali e non Tiscali a "concederlo" a noi!
    Se ho creato "inutili allarmismi" scusatemi in anticipo, non era mia intenzione..... solo che il primo ad allarmarsi è stato il sottoscritto!! :metallica

  2. #12
    Utente di HTML.it L'avatar di Arlock
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    @Navigator XP
    No problem, l'ho detto a beneficio tuo e di altri.

    Eventualmente leggi QUESTO 3D.

    In rete trovi il testo di Legge.


    Ciao
    ... eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie ...

  3. #13
    Utente di HTML.it
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    Va comunque tenuto conto anche che:

    Stralcio termini contratto Tiscali

    15. Diritti dei consumatori
    15.1. Nel caso in cui il presente contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali, ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n.50, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del medesimo D.Lgs 50/1992 si informa il Cliente che: - potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione a Tiscali - Servizio Clienti, mediante lettera raccomandata A.R. entro 7 giorni DALLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO da parte di Tiscali, ai sensi degli artt. 4 e segg. del medesimo decreto, fatto salvo il diritto di Tiscali di addebitare, per effetto dell'art. 7, comma 2, dello stesso decreto, i corrispettivi per l'attivazione e l'utilizzo del Servizio definiti nella documentazione integrativa, le spese accessorie e le relative tasse o imposte.

    Stralcio D.Lgs. 15 gennaio 1992,

    Altre forme speciali di vendita
    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
    10. Irrinunciabilità del diritto di recesso
    1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
    2. È NULLA OGNI PATTUIZIONE IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO.

  4. #14
    Utente di HTML.it L'avatar di antares11
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    sì, ma, però: questo asserito cambiamento dove sta scritto?
    che differenza c'è, nel testo, rispetto a prima?

  5. #15
    Utente di HTML.it
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    In particolare leggere le stringhe in maiuscolo del precedente post.

  6. #16
    Utente di HTML.it L'avatar di antares11
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    ho letto e gentilmente gradirei conoscere da te cosa è cambiato rispetto a prima, cioè
    - cosa aveva scritto Tiscali prima (evidenziare le sole parole) e
    - cosa ha scritto Tiscali ora (evidenziare le sole parole)
    (questo per quanto è stato scritto da Tiscali)


    e poi, lo stralcio del D.Lgs del 15 genn. 1992 (riportato da Tiscali o no?) è stato forse
    - modificato ora da Tiscali, arbitrariamente?
    - oppure è lo stesso di prima, ma con l'aggiunta di qualche frase che prima non compariva?


    chiedo scusa, forse tutti avranno capito, tranne il sottoscritto

    quantomeno non è spiegato con la dovuta chiarezza, per cui, secondo il mio punto di vista, più volte espresso, poche ma chiare idee in testa.........


    antares comprende solo se è scritto così:

    - prima Tiscali scriveva .......
    - ora Tiscali scrive..............


    - prima lo stralcio del D.Lgs, era riportato sì o no da Tiscali nel suo contratto?
    - se sì, prima era scritto così.........
    - se sì, ora invece è scritto così............

  7. #17
    Utente di HTML.it
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    Allora gente, vedo un po' di confusione in giro, provo un po' a fare il punto.
    Delle varie norme richiamate dal contratto, in realtà l'unica che interessa è il punto 2.4 delle condizioni che dice (incollo):

    2.4. Il Contratto si considera perfezionato (ossia concluso, ndr) nel momento in cui Tiscali comunicherà al Cliente la accettazione della proposta ovvero per fatti concludenti mediante l'attivazione dei Servizi da parte di Tiscali o la consegna degli apparati ADSL. Tiscali garantisce l'erogazione del Servizio unicamente con riferimento alla configurazione indicata nella Scheda di adesione.

    Questo significa che il primo dei fatti che si verificherà (sia esso l'email, l'attivazione o la consegna del modem & c.) CONCLUDERA' il contratto. Dopo di che la legge che si applica NON è la 50/92 ma il D.Lgs 185/99, SE SI CONCLUDE IL CONTRATTO ONLINE.
    Sicché i 10 giorni per il recesso decorrono dal primo dei tre fatti che si avvera e se questo è l'email...
    Cordialmente,
    P.

  8. #18
    Utente di HTML.it
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    Originariamente inviato da antares11
    ho letto e gentilmente gradirei conoscere da te cosa è cambiato rispetto a prima, cioè
    - cosa aveva scritto Tiscali prima (evidenziare le sole parole) e
    - cosa ha scritto Tiscali ora (evidenziare le sole parole)
    (questo per quanto è stato scritto da Tiscali)


    e poi, lo stralcio del D.Lgs del 15 genn. 1992 (riportato da Tiscali o no?) è stato forse
    - modificato ora da Tiscali, arbitrariamente?
    - oppure è lo stesso di prima, ma con l'aggiunta di qualche frase che prima non compariva?


    chiedo scusa, forse tutti avranno capito, tranne il sottoscritto

    quantomeno non è spiegato con la dovuta chiarezza, per cui, secondo il mio punto di vista, più volte espresso, poche ma chiare idee in testa.........


    antares comprende solo se è scritto così:

    - prima Tiscali scriveva .......
    - ora Tiscali scrive..............


    - prima lo stralcio del D.Lgs, era riportato sì o no da Tiscali nel suo contratto?
    - se sì, prima era scritto così.........
    - se sì, ora invece è scritto così............
    Hai perfettamente ragione! Non ha senso inserire nelle clausole di un contratto on line, un legge (50/92) che non si applica, senza neanche far capire perchè invece vale l'altra! :quipy:
    Bye bye
    P.

  9. #19
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    Alcune osservazioni:
    Finora si è parlato di DIRITTO di RECESSO. Fermo restando che il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n.50, è tuttora valido e che il successivo D.Lgs. 185/99 è stato emanato a maggiore tutela del consumatore (potremmo ancora disquisire su alcuni aspetti dei due D.Lgs ) a me sembra che il problema sollevato riguardi i molti utenti insoddisfatti del servizio Tiscali ma in fase di erogazione del servizio medesimo. Bene, credo che questo aspetto vada trattato più propriamente nell'ambito della RISOLUZIONE del contratto. Capisco l'esigenza che alcuni (o molti) vorrebbero utilizzare il diritto di recesso quale soluzione dopo aver verificato il grado di funzionalità del collegmento Tiscali, ma stiamo parlando di un'altra cosa e cioè di fatti avvenuti dopo la conclusione del contratto (purtroppo).

  10. #20
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    Originariamente inviato da milano
    Alcune osservazioni:
    Finora si è parlato di DIRITTO di RECESSO. Fermo restando che il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n.50, è tuttora valido e che il successivo D.Lgs. 185/99 è stato emanato a maggiore tutela del consumatore (potremmo ancora disquisire su alcuni aspetti dei due D.Lgs )
    In effetti sarebbe interessante ipotizzare un cumulo tra i diversi mezzi a disposizione del consumatore: ad esempio i giudici potrebbero interpretrare la legge nel senso di più favorevole al consumatore...
    Io però mi attaccherei, considerando il fatto che il contratto parla di conclusione del contratto con email, attivazione o consegna, alla possibilità di considerare il recesso non nel senso più favorevoel a Tiscali (email in automatico), bensì in quello più favorevole al consumatore (come s'intende un po' sia nella 50/92 che nel D.Lgs.'99).

    a me sembra che il problema sollevato riguardi i molti utenti insoddisfatti del servizio Tiscali ma in fase di erogazione del servizio medesimo. Bene, credo che questo aspetto vada trattato più propriamente nell'ambito della RISOLUZIONE del contratto.
    Giusto. Ho sentito dire nel forum (lo frequento da un mesetto) che spesso la qualità del servizio scenderebbe in picchiata dopo un paio di mesi di buon livello... Certo lì il recesso non aiuta.

    Capisco l'esigenza che alcuni (o molti) vorrebbero utilizzare il diritto di recesso quale soluzione dopo aver verificato il grado di funzionalità del collegmento Tiscali, ma stiamo parlando di un'altra cosa e cioè di fatti avvenuti dopo la conclusione del contratto (purtroppo).
    C'è una cosa che vorrei capire (Seclimar se ci sei batti un colpo!): mi sembra, da tante risoluzioni reclamate a giro per il forum, che interrompendo i pagamenti e partendo con le raccomandate, di fatto, si riesca ad ottenere (in generale) la risoluzione del contratto senza questioni legali "aggiuntive" (anche perché se il problema dipende dalla banda vergognsa e non dall'utente, il rpovider lo sa in realtà molto bene, o no?)

    Un saluto
    P.

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