SEO ben detto !!!!! cmq per trovarsi clienti è lecito spedire un'email informativa del proprio servizio offerto ?
SEO ben detto !!!!! cmq per trovarsi clienti è lecito spedire un'email informativa del proprio servizio offerto ?
NO!![]()
Spedire email commerciali non richieste è puro e semplice spamming.
Senza offesa...ma prima di pensare di aprire un agenzia sarebbe meglio imparare l'ABC del web marketing...voler gestire campagne di email marketing senza saper cosa è spamming e cosa non lo è secondo me è un suicidio...
come detto, giustamente da assia ( che mi ha preceduto nel risponderti) le mail informative che vorresti spedire sono puro spamming,e come tale adesso anche perseguibili legalmente ( vedi il garante alla privacy)
Se vuoi fare email- marketing lo puoi fare solo con indirizzi assolutamente OPT-in; se no sono guai
SEO
Originariamente inviato da assia
NO!![]()
Spedire email commerciali non richieste è puro e semplice spamming.
ho scritto al garante della privacy per sapere se un'azienda può inviare via e-mail una proposta commerciale, per la prima volta ad un'altra
azienda.
Questa è la risposta:
"con riferimento alla Sua richiesta, Le premettiamo che tanto la legge 31
dicembre 1996 n. 675, quanto la normativa in materia di tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni (che ha, tra le altre cose,
fornito una disciplina specifica dell'invio di e-mail indesiderate), si
applicano sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche. La scelta del
Legislatore italiano è stata infatti nel senso di includere nella nozione
di "interessato" (ai sensi dell'art 1 della l. 675/1996) e di "abbonato"
al servizio di telecomunicazioni (art. 1 d.lgs. n. 171/1998), sia le une
che le altre.
Anche per l'invio di e-mail non sollecitate a ditte private, pertanto,
sarà necessario rispettare le prescrizioni normative in materia di tutela
dei dati personali.
A tal fine, si rammenta che ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n.
171/1998 l'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di
un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito solo con il consenso espresso dell'abbonato.
A quanto fin qui detto non è di ostacolo il fatto che la direttiva comunitaria 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, stabilisca che la regola del consenso preventivo si applica agli abbonati che sono persone fisiche. La direttiva stessa, infatti, così come la direttiva 97/66 a cui direttamente si ispira il d.lgs. n. 171/1998, precisa che gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a garantire un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati. Pertanto, il Legislatore italiano, nell'adempiere agli obblighi comunitari, ha preferito approntare un sistema di tutela per le
persone giuridiche assai ampio, equiparandolo a quello riconosciuto alle
persone fisiche. "
...in parole povere non le puoi mandare come ti avevamo detto.