Pagina 2 di 11 primaprima 1 2 3 4 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 109
  1. #11
    Utente di HTML.it L'avatar di Uanne
    Registrato dal
    Nov 2001
    Messaggi
    483
    eh ma finchè qualcuno non prende provvedimenti quello continua e chissà da quanti che lo guardano verrà emulato
    A me mi dà la carica, agli italiani gli dà la carica

  2. #12
    L. 20 giugno 1952, n. 645.

    “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
    (comma primo) della Costituzione”

    1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
    Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
    riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque
    un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito
    fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando
    la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue
    istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività
    alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
    manifestazioni esteriori di carattere fascista.

    2. Sanzioni penali.
    Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo
    1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire.
    Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a
    cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.
    Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione
    armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sonoraddoppiate.
    L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli
    organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati
    nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La
    condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti
    previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.

    3. Scioglimento e confisca dei beni.
    Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro
    per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
    dell'associazione, del movimento o del gruppo.
    Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi
    previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decretolegge
    ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

    4. Apologia del fascismo.
    Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo
    avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da
    sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
    Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti
    o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi
    razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
    La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se
    alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
    La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e
    2, del c.p., per un periodo di cinque anni.

    5. Manifestazioni fasciste.
    Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito
    fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con
    la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire.
    Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo
    28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

    5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato
    di cattura.

    6. Aggravamento di pene.
    Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1
    della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorché
    amnistiati.
    Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti
    come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa.

    7. Competenza e procedimenti.
    La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.
    Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per
    procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del codice di procedura penale. In questo caso
    il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

    8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
    Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei
    giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della
    presente legge.
    Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
    tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni
    periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e
    non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
    nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
    Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione,
    stabilita dall'art. 5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di
    recidiva, da sei mesi a tre anni.

    9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
    La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista,
    sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti
    delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in
    forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi
    apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.
    La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di
    previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del
    Ministero della Pubblica istruzione.

    10. Norme di coordinamento e finali.
    Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal
    codice penale.
    Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione
    dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
    La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver
    vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice
    penale.

  3. #13
    Premesso che sbaglia, che certi gesti per me non dovrebbero entrare nello stadio, ho sentito per radio di questa sentenza:

    Cassazione penale sezione seconda 6 Giugno 1977: La Costituzione, mentre vieta in modo assoluto la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone alcun limite alla libertà di manifestare il proprio pensiero, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto persone, fatti e disegni politici del “fascismo”. Questa sentenza è in merito al reato di apologia del fascismo stabilito dall’art.4 L.645 del 20 Giugno 1952.


    Comunque il rigore su Behrami c'era.
    Per un forum migliore: denapolizzziamoci.

  4. #14
    la cosa che mi fa incazzare è questa:

    di canio fa il saluto romano allo stadio e gli danno 10mila euro di multa

    uno qualsiasi lo fa per la strada e, ammesso che lo multino, glie ne daranno al massimo 200


    alcuni teppisti fanno sfaceli allo stadio e li buttano fuori dagli stadi

    uno qualsiasi compie atti vandalici come quelli che si verificano puntualmente negli stadi e lo condannano a qualche mese di -giusta- detenzione
    Vodkasolution DRINK+DESIGN+DISTRIBUTE
    Baiocco.info NETWORKING+SECURITY
    Wi-MAX

  5. #15
    [supersaibal]Originariamente inviato da Mitico
    Premesso che sbaglia, che certi gesti per me non dovrebbero entrare nello stadio[/supersaibal]
    ma non è questione di stadio, chiunque si comporti così e non abbia la scusante di avere 95 o 7 anni è un poveretto, dai.

  6. #16
    Utente di HTML.it L'avatar di Uanne
    Registrato dal
    Nov 2001
    Messaggi
    483
    [supersaibal]Originariamente inviato da babanetcom
    la cosa che mi fa incazzare è questa:

    di canio fa il saluto romano allo stadio e gli danno 10mila euro di multa

    uno qualsiasi lo fa per la strada e, ammesso che lo multino, glie ne daranno al massimo 200
    [/supersaibal]
    sono d'accordo, bisognerebbe darne 10mila anche a quello per strada
    A me mi dà la carica, agli italiani gli dà la carica

  7. #17
    basterebbe adottare lo stesso metro, qualunque venga deciso di usare.
    Vodkasolution DRINK+DESIGN+DISTRIBUTE
    Baiocco.info NETWORKING+SECURITY
    Wi-MAX

  8. #18
    non me ne può fregare di meno.

  9. #19
    Utente di HTML.it L'avatar di sustia
    Registrato dal
    Oct 2000
    Messaggi
    1,492
    Ha un po' rotto le palle direi..oltretutto sembra quasi che lo faccia apposta come a dire che non ha paura delle sue idee e delle punizioni.
    Un bambino di 10 anni via, un paio di schiaffoni.

  10. #20
    [supersaibal]Originariamente inviato da laMumm|a
    non me ne può fregare di meno. [/supersaibal]
    te ne freghi?

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.