eh ma finchè qualcuno non prende provvedimenti quello continua e chissà da quanti che lo guardano verrà emulato
eh ma finchè qualcuno non prende provvedimenti quello continua e chissà da quanti che lo guardano verrà emulato
A me mi dà la carica, agli italiani gli dà la carica
L. 20 giugno 1952, n. 645.
“Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione”
1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque
un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito
fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando
la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue
istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività
alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista.
2. Sanzioni penali.
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo
1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione
armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sonoraddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli
organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati
nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La
condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti
previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.
3. Scioglimento e confisca dei beni.
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro
per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione, del movimento o del gruppo.
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi
previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decretolegge
ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.
4. Apologia del fascismo.
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo
avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi
razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se
alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e
2, del c.p., per un periodo di cinque anni.
5. Manifestazioni fasciste.
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito
fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con
la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo
28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.
5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato
di cattura.
6. Aggravamento di pene.
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1
della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorché
amnistiati.
Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti
come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa.
7. Competenza e procedimenti.
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.
Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per
procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del codice di procedura penale. In questo caso
il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei
giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della
presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni
periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e
non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione,
stabilita dall'art. 5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di
recidiva, da sei mesi a tre anni.
9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista,
sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti
delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in
forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi
apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.
La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di
previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del
Ministero della Pubblica istruzione.
10. Norme di coordinamento e finali.
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal
codice penale.
Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione
dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver
vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice
penale.
Premesso che sbaglia, che certi gesti per me non dovrebbero entrare nello stadio, ho sentito per radio di questa sentenza:
Cassazione penale sezione seconda 6 Giugno 1977: La Costituzione, mentre vieta in modo assoluto la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone alcun limite alla libertà di manifestare il proprio pensiero, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto persone, fatti e disegni politici del “fascismo”. Questa sentenza è in merito al reato di apologia del fascismo stabilito dall’art.4 L.645 del 20 Giugno 1952.
Comunque il rigore su Behrami c'era.![]()
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Per un forum migliore: denapolizzziamoci.
la cosa che mi fa incazzare è questa:
di canio fa il saluto romano allo stadio e gli danno 10mila euro di multa
uno qualsiasi lo fa per la strada e, ammesso che lo multino, glie ne daranno al massimo 200
alcuni teppisti fanno sfaceli allo stadio e li buttano fuori dagli stadi
uno qualsiasi compie atti vandalici come quelli che si verificano puntualmente negli stadi e lo condannano a qualche mese di -giusta- detenzione
ma non è questione di stadio, chiunque si comporti così e non abbia la scusante di avere 95 o 7 anni è un poveretto, dai.[supersaibal]Originariamente inviato da Mitico
Premesso che sbaglia, che certi gesti per me non dovrebbero entrare nello stadio[/supersaibal]![]()
sono d'accordo, bisognerebbe darne 10mila anche a quello per strada[supersaibal]Originariamente inviato da babanetcom
la cosa che mi fa incazzare è questa:
di canio fa il saluto romano allo stadio e gli danno 10mila euro di multa
uno qualsiasi lo fa per la strada e, ammesso che lo multino, glie ne daranno al massimo 200
[/supersaibal]
A me mi dà la carica, agli italiani gli dà la carica
basterebbe adottare lo stesso metro, qualunque venga deciso di usare.
non me ne può fregare di meno.
Ha un po' rotto le palle direi..oltretutto sembra quasi che lo faccia apposta come a dire che non ha paura delle sue idee e delle punizioni.
Un bambino di 10 anni via, un paio di schiaffoni.
te ne freghi?[supersaibal]Originariamente inviato da laMumm|a
non me ne può fregare di meno. [/supersaibal]