Quanto alla giurisprudenza, la posizione del legislatore - seppur ancora non del tutto chiara - è resa nota in due Direttive Europee: la 2000/31/CE16 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 e la 2001/29/CE17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001.
Il provider o fornitore di servizi viene, di fatto, trasformato in un giudice-poliziotto, che per evitare di essere chiamato a rispondere in prima persona del comportamento illecito degli utenti, sarà costretto ad esercitare censure, filtraggi e controlli più o meno palesi su quanto accade nei propri server. E questo quando ormai, almeno in Italia, sembrava un dato acquisito (anche dalla giurisprudenza) che l’unica responsabilità ipotizzabile a carico del provider fosse quella fondata sul concorso nell’illecito (per “concorso“ si intende la partecipazione attiva nella commissione di un reato).
Ma lo schema delle responsabilità definito dalle norme in questione è ambiguo e lascia molto spazio nei confronti dei fornitori di servizi. In pratica non si dovrebbe (il condizionale è d’ obbligo) commettere un illecito se ci si limita al cosiddetto “mero trasporto“ dei dati. Ma la prestazione di servizi Internet ha sempre un ruolo attivo nella gestione e nello smistamento delle comunicazioni in transito.
Nelle leggi indicate, infatti, viene sancita la regola generale (art. 15, direttiva 31/2000/CE) in base alla quale il provider o il fornitore di servizi non è ritenuto civilmente responsabile per il contenuto delle informazioni immesse on line dal proprio cliente ma, nella legge successiva, si prevede che il provider stesso debba solidalmente rispondere con il proprio cliente dei danni da quest’ultimo cagionati ai terzi, qualora:
a) non abbia agito tempestivamente per «arginare» i suddetti pregiudizi, pur essendo stato reso edotto (anche da parte del presunto offeso) della illiceità delle informazioni presenti (suo tramite) on line;
b) il provider fosse da ritenersi comunque consapevole di fatti, o circostanze, che rendevano manifesta la suddetta illiceità.