Originariamente inviato da Mame 2.0
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 612, è inserito il seguente:
(Atti persecutori).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di
vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o
divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore
ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.