Scomuniche latae sententiae riservate alla Santa Sede
Viene scomunicato ipso facto e deve ricorrere alla Santa Sede:
1. chiunque profana le specie consacrate (ostie) dell'Eucaristia, oppure le asporta dalla riserva eucaristica (Tabernacolo) o le conserva a scopo sacrilego (can. 1367), può essere anche assolto da un normale sacerdote, su delegazione dell'ordinario del luogo. Non si consideri scomunicato chi per una sola volta apra il tabernacolo e NON tocchi l'eucarestia per pregare. Il fatto va comunque confessato.
2. chiunque usa violenza fisica contro il papa (can. 1370 §1)
3. il sacerdote che in confessione assolve il proprio complice nel peccato contro il sesto dei dieci comandamenti, cioè assolve la persona con cui egli stesso ha avuto rapporti sessuali (can. 1378). Questa assoluzione, inoltre, è anche invalida (can. 977)
4. il vescovo che consacra un altro vescovo senza mandato pontificio (can. 1382)
5. il sacerdote che viola direttamente il sigillo sacramentale della confessione, cioè rende pubblica l'identità di un fedele e i suoi peccati (can. 1388)
6. l'appartenente a logge massoniche.
Scomuniche latae sententiae non riservate alla Santa Sede
È scomunicato automaticamente:
1. chi ricorre all'aborto ottenendo l'effetto voluto e chi procura tale aborto (can. 1398); attualmente la remissione di questa scomunica è stata riservata al vescovo, il quale può decidere se e quali sacerdoti hanno l'autorizzazione per rimetterla;
2. chi è responsabile di apostasia, eresia e scisma (can. 1364 §1).