Originariamente inviato da Ettore P
Ora, il destinatario di una e-mail non richiesta deve innanzitutto richiedere al mittente una serie di dati,
via raccomandata, ed in particolare:
a) gli estremi della eventuale autorizzazione con la quale il Garante per la protezione dei dati personali consente al mittente il trattamento di dati personali (nella fattispecie leggere, memorizzare ed utilizzare indirizzi e-mail);
b) nome, cognome, e indirizzo del responsabile legale del trattamento;
c) se il mittente è possesso di una dichiarazione del destinatario con la quale viene autorizzato a trattare i dati personali (nello specifico l'indirizzo e-mail del mittente);
d) nel caso i dati del mittente fossero stati acquisiti 'da terzi' se questa terza parte è anche in possesso, oltre alle liberatorie precedenti, di dichiarazione del mittente con la quale viene autorizzata esplicitamente a diffondere tali dati (in questo caso a diffondere l'indirizzo e-mail del mittente a terzi).
In seguito a risposta non soddisfacente, o mancata risposta ad una richiesta formale di questo genere, possono essere attivate le procedure di segnalazione presso il garante, che può si
sanzionare economicamente per la violazione della privacy (reato) e può anche stabilire la somma spettante come rimborso spese alla parte lesa. Il garante trasmette inoltre per competenza alla magistratura la sua sentenza, con il carteggio ricevuto, per la valutazione dei procedimenti relativi all'Articolo 10 del D.L. 22 Maggio 1999, Nr. 185 e per le rilevanze penali del fatto.