con riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti si comunica quanto segue.
L’art. 5, comma 2, della legge n. 40/2007 (c.d. Legge Bersani) stabilisce
che l’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia,
acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da
un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può
assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a
quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
già assicurato”.
Ne consegue che
un soggetto, qualora sia proprietario di un veicolo già assicurato, ha
diritto al suddetto beneficio solo nel caso abbia acquistato, a seguito di
regolare passaggio di proprietà registrato presso il P.R.A., egli stesso
ovvero un suo familiare convivente un ulteriore veicolo (nuovo o usato).
In altre parole il veicolo per il quale si chiede il beneficio di cui
trattasi non deve avere una propria storia assicurativa, come invece
risulta nel caso da Lei prospettato.