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Art. 3.
(Molestie sessuali)1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è il seguente:
«Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000».

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