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  1. #31
    Non è una bestemmia ma è un'infrazione ad uno dei dieci comandamenti, per un credente è la stessa cosa.
    il tempo si fa i fatti suoi

  2. #32
    [supersaibal]Originariamente inviato da seifer is back
    decidetevi che se non è più reato domani mi leggete sulla repubblica. [/supersaibal]
    che stai architettando, macchiavellico forumista?

  3. #33
    [supersaibal]Originariamente inviato da --LO--
    ma quindi dire un dio bono come intercalare tra una frase e l'altra o come esclamazione a se è una bestemmia? [/supersaibal]
    L'avevamo chiesto a catechismo Ci avevano detto di sì Inoltre avevano detto che é anche bestemmia se dici "zio bono" perché te dici "zio bono" ma in realtà intendi "dio bono"

  4. #34
    Utente di HTML.it L'avatar di VaLvOnAuTa
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    [supersaibal]Originariamente inviato da seifer is back
    decidetevi che se non è più reato domani mi leggete sulla repubblica. [/supersaibal]
    Credo sia reato civile ma non penale.
    Insomma ti becchi una multa ma tieni la fedina penale immacolata.

  5. #35
    Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».

  6. #36
    Utente bannato
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    [supersaibal]Originariamente inviato da whitefox
    L'avevamo chiesto a catechismo Ci avevano detto di sì Inoltre avevano detto che é anche bestemmia se dici "zio bono" perché te dici "zio bono" ma in realtà intendi "dio bono" [/supersaibal]
    L'ultima volta che sono andato a confessarmi avrò avuto 7 anni e siccome dicevo "cristo" il prete, una specie di mummia vivente mi disse che se dicevo "crosto" non era bestemmia. Ora il principio è uguale e secondo me dicono quel diavolo che pare loro.

  7. #37

    IL diritto di bestemmia

    prima vista lo Stato laico non poteva fare altrimenti. L’articolo del codice penale che puniva il reato di bestemmia è stato cassato dalla Corte Costituzionale: sentenza numero 508 firmata dal giudice Gustavo Zagrebelsky. "In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime". In nome del popolo italiano. La motivazione previene le obiezioni, aggiungendo che "il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e la maggiore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di essa, imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede che sia la confessione di appartenenza", non ha rilevanza alcuna. Naturalmente -ha tenuto a sottolineare l’Alta Corte- "resta ferma la possibilità di regolare in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese". Traducendo dal giuridico-burocratese risulta che la Corte ha passato la patata bollente al governo, il quale dovrà contrattare con ciascun culto presente in Italia il trattamento dell’eventuale vilipendio. Insomma, la "laicità" dello Stato è salva, e le mani costituzionali sono state pubblicamente lavate. Va da sé che, l’irrilevanza del "dato quantitativo", cacciata dalla porta, rientrerà dalla finestra proprio grazie a dette "intese". Il vantaggio (se tale si può chiamare) è che la finestra in questione non sarà quella della Corte, bensì quella dell’esecutivo. La sentenza 508, dunque, anziché facilitare l’esistenza ai futuri governi, gliela complica da qui all’eternità. Sì, perché se la bestemmia non è più reato, allora diventa perseguibile su querela diparte, cosa che vieppiù intaserà i tribunali, incentiverà la litigiosità dei cittadini, farà proliferare le associazioni di difesa e costituirà un piacere per le disastrate Poste (petizioni, raccolte di firme, francobolli, eccetera). Ma c’è di meglio, se si va a osservare attentamente il "principio" che la Corte ha voluto salvaguardare. Se tutte le confessioni religiose hanno uguale "libertà" e "dignità" di fronte allo Stato laico, non era più congruo estendere il reato di bestemmia ad ogni culto? Che significa, infatti, l’"uguale libertà" davanti alla legge? Che ogni cittadino ha il diritto di insultare tutte le divinità? E che significa quel richiamo alla "maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali"? Se significa che posso insultare tutte le religioni (aspettandomi al massimo una querela), perché, allora, se me la prendo con quella islamica o con quella ebraica scatta la legge Mancino e mi ritrovo nella fattispecie del reato? E’ solo un esempio, naturalmente, ma manifestare dubbi è (ancora) lecito. Così come è (ancora) lecito chiedersi se certe sentenze non finiscano per aggravare la situazione dell’unico credo che, dovendo "porgere l’altra guancia", presenta i minori rischi per i responsabili di vilipendio. Il sospetto, spiace dirlo, è che principio della laicità dello Stato si risolva, tanto per cambiare, nel rispetto per tutte le religioni tranne la cattolica.

    (fonte: http://www.kattoliko.it/leggendanera..._bestemmia.htm)
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    Secondo me non si può fare!

  8. #38
    Utente di HTML.it L'avatar di Gren
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    [supersaibal]Originariamente inviato da whitefox
    A me l'avevano insegnato a catechismo :master: E comunque mi avevano detto ( senza tanti trucchetti sofistici ) che non é che se dici Dio dici una bestemmia, ma se lo dici inutilmente (come appunto dice il comandamento), ad esempio per bestemmie etc., mentre la storia di "il dio zeus" é totalmente diversa, perché quella é un espressione idiomatica, e non é un modo di usare il nome Dio inutilmente. La bibbia non c'entra, poiché é un testo sacro.

    Su, ragazzi, non arrampicatevi sugli specchi. [/supersaibal]
    Fratello caro, con le basi su cui affonda la tua definizione di bestemmia vuoi venire a dire a me di non arrampicarmi sugli specchi?
    Anche a me il prete, quando avevo 8 anni, aveva intimato che se mi fossi toccato sarei divenuto grande peccatore. Ciò non sottointende che nel mondo reale questa non sia una enorme stronzata. Mi spiego?

  9. #39
    Utente di HTML.it L'avatar di --LO--
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    [supersaibal]Originariamente inviato da whitefox
    L'avevamo chiesto a catechismo Ci avevano detto di sì Inoltre avevano detto che é anche bestemmia se dici "zio bono" perché te dici "zio bono" ma in realtà intendi "dio bono" [/supersaibal]
    come bestemmia anche zio bono ! non ci credo! non è giusto! da ste parti si usa spesso e maledetta me ho assimilato il modo di dire

  10. #40

    La bestemmia come reato, nel penale

    UN PO’ DI STORIA
    Il Codice penale vigente, datato 1930 (cosiddetto «Codice Rocco», dal nome del suo estensore), contempla, nella sezione delle contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi» il reato di bestemmia, riferito esclusivamente alla religione cattolica: per le altre religioni venne ritenuto sufficiente il reato di turpiloquio.
    L’introduzione della Costituzione repubblicana nel 1948 fece pensare alla sua abrogazione; tuttavia diverse sentenze della Corte Costituzionale ribadirono la legittimità della norma, con riferimento alla necessità di tutelare la fede della stragrande maggioranza degli italiani.

    La firma del nuovo Concordato, nel 1984, portò all’abolizione del principio che vedeva nella religione cattolica «la sola religione dello Stato».

    Inizialmente venne auspicato un intervento legislativo atto a eliminare la discriminazione e ad adeguare la norma alla nuova situazione creatasi. Tuttavia, vista l’inerzia del legislatore, il 18 ottobre 1995, con sentenza n. 440, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo il riferimento a «i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato», mantenendo il riferimento alla «Divinità», ora allargato alle altre religioni: venne quindi applicato il principio dell’eguaglianza tra le fedi, pur ribadendo come la norma tuteli «un bene che è comune a tutte le religioni».

    In seguito, con la Legge n. 205 del 25 giugno 1999, nell’ambito di un progetto più vasto di depenalizzazione dei reati minori il Parlamento delegava il governo a legiferare entro sei mesi sulla materia, in base alle indicazioni dettate dalle camere.

    Il Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 ha quindi finalmente depenalizzato il reato, trasformandolo in un «illecito amministrativo».

    L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE
    Comma primo, versione originale (1930):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

    Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

    Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):

    «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».
    I «REQUISITI» DELLA BESTEMMIA
    l’autore della bestemmia può essere chiunque, anche un ateo;

    si concretizza nella sua semplice attuazione, indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore;

    il fatto che sia diventata una consuetudine, o che lo sia in certi ambienti, è irrilevante;

    devono essere chiaramente individuate le parole profferite;

    deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico, non è reato quindi bestemmiare nella propria abitazione;

    devono essere presenti almeno due persone;

    non rientrano nella fattispecie le rappresentazioni figurate, i gesti, gli atti offensivi;

    è reato bestemmiare contro Dio, non contro la Madonna ed i santi.
    L’ANACRONISMO DELLA TUTELA LEGALE DELLA BESTEMMIA
    I recenti interventi della Corte Costituzionale, del Parlamento e del Governo non hanno risolto l’assurdità di una tutela legale della bestemmia.
    Oltre a essere diventata, in alcuni casi, quasi un intercalare, va riaffermato con forza che la bestemmia, al giorno d’oggi, non rappresenta altro che la tutela giuridica di persone che, noi atei, reputiamo inesistenti.

    A tutela del sentimento religioso di parte della popolazione è pur sempre in vigore, nei casi più offensivi, il reato di turpiloquio: ragion per cui l’allargamento della fattispecie a tutte le divinità ha in realtà ulteriormente minato la libertà di pensiero e di critica, come è stato fatto notare da più parti (si veda ad esempio l’articolo «La bestemmia», di Paolo Bonetti, pubblicato sul numero 4/2000 di Micromega).

    Un anacronismo reso ancora più stridente dalla volontà, da parte delle confessioni religiose di minoranza sottoscrittrici di intese con lo Stato, di vedersi tutelate in materia penale esclusivamente in base ai diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La permanenza della bestemmia nel Codice penale resta così, ancora oggi, legata ad una precisa volontà egemonica della Chiesa Cattolica.


    Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2005.

    (fonte: http://www.uaar.it/documenti/laicita/14.html)
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    Secondo me non si può fare!

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