Pagina 5 di 12 primaprima ... 3 4 5 6 7 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 120
  1. #41
    [supersaibal]Originariamente inviato da alda
    Infatti non lo era, ma mancava una pena certa in quel caso. Più che un vuoto legislativo ha colmato un "vuoto sanzionatorio", punendo in modo specifico le mutilazioni sessuali. [/supersaibal]
    Non rientravano già nelle lesioni aggravate, con relative pene?

  2. #42
    [supersaibal]Originariamente inviato da s|n3
    ... l'infibulazione è una pratica barbara e schifosa per noi gente civilizzata, ...[/supersaibal]
    e principalmente per tutte le donne che l’hanno subito.

  3. #43
    [supersaibal]Originariamente inviato da seifer is back
    se tu che hai fatto polemica, su temi in cui avresti fatto meglio a stare zitto... dando ulteriore conferma della tua ipocrisia... [/supersaibal]

    a me sembra realmente strano e senza alcuna polemica che rifondazione si sia astenuta.
    l'ifibulazione è una barbarie senza appello, non ci sono diverse posizioni che si possono prendere l'unica è la condanna totale!
    altra cosa invece era il referendum dove le 2 posizione se pur agli antipodi erano entrambe legittime.
    You have lost.
    \

  4. #44
    [supersaibal]Originariamente inviato da skidx
    Non rientravano già nelle lesioni aggravate, con relative pene? [/supersaibal]
    Nei rari casi in cui vengono sporte denunce, si applicano gli articoli 582 e 583 del codice penale, relativi alle lesioni personali.
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

  5. #45
    [supersaibal]Originariamente inviato da bravolima
    a me sembra realmente strano e senza alcuna polemica che rifondazione si sia astenuta.[/supersaibal]
    perfetto, ma prima di esprimere una condanna dovresti anche conoscerne le ragioni di questa astensione, non ti pare?

  6. #46
    Utente di HTML.it L'avatar di alda
    Registrato dal
    Dec 2000
    Messaggi
    0
    [supersaibal]Originariamente inviato da seifer is back
    devo approfindire la cosa e leggermi la legge.. allo stato attuale non sono favorevole.. [/supersaibal]
    Sul sito del Senato non hanno ancora pubblicato il testo, comunque il titolo è "Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

    edit:
    il testo approvato è qui:

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdo...g=14&id=107805
    Se capire significa mettersi al posto di chi è diverso da noi, i ricchi e i dominatori del mondo hanno mai potuto capire milioni di emarginati?

  7. #47
    sembra che introduca solo delle aggravanti di pena.

    edit: come non detto, ho visto ora il link di alda.

  8. #48
    [supersaibal]Originariamente inviato da skidx
    perfetto, ma prima di esprimere una condanna dovresti anche conoscerne le ragioni di questa astensione, non ti pare? [/supersaibal]
    ho già detto che difronte a una barbarie simile non ci sono altre posizioni se non quella di renderla illegale.
    comunque manifestare stupore fino a prova contraria non vuol dire condannare.
    You have lost.
    \

  9. #49
    [supersaibal]Originariamente inviato da skidx
    sembra che introduca solo delle aggravanti di pena.
    Bene, mi sembra ragionevole. [/supersaibal]
    Art. 582 Lesione personale
    Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
    Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1).
    (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

    Art. 583 Circostanze aggravanti
    La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
    1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
    2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
    3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).
    La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
    1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    2) la perdita di un senso;
    3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
    4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
    5) l'aborto della persona offesa (1).
    (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.

    a me sembrava che questi articoli fossero abbastanza in linea.
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

  10. #50
    [supersaibal]Originariamente inviato da bravolima
    ho già detto che difronte a una barbarie simile non ci sono altre posizioni se non quella di renderla illegale.
    [/supersaibal]

    ma allora insisti?? sei veramente vergognoso...

    E GIà ILLEGALE!!!!!!
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.