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Originariamente inviato da RokStar
Art. 530 Corruzione di minorenni
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
Art. 519 Della violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
Art. 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone suddette.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 521 Atti di libidine violenti
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. [/supersaibal]