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Discussione: molestie su minori ?

  1. #41
    [supersaibal]Originariamente inviato da JackBabylon
    Beh di solito vengono verso i 12 anni e non è che proprio si è totalmente e fisicamente pronti. [/supersaibal]
    fisicamente si. agli albori quando la vita difficilmente passava i 20 anni, si accoppiavano e partorivano tranquillamente a quell'età. come del resto gli animali.

    sul mentalmente invece si può essere pronte a 14, come non esserlo a 20. non esiste correlazione.

    la legge come in ogni cosa, stabilisce un età fittizia, che di per se è paradossale nel momento in cui compi quell'età e da un giorno all'altro diventi pronta.
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

  2. #42
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    [supersaibal]Originariamente inviato da whitefox
    Ma la colpa agli americani non gliela vogliamo dare, eh? [/supersaibal]
    no. gli americani scopano liberi da tutti sti pregiudizi alla faccia nostra. cioè pure là c'è un sacco di perbenismo ecc. ma dipende dalle zone... tipo è un discorso che si può fare al sud degli stati uniti... vai in California o nello stato di New York o nel New Englando che so io ed è tutto diverso

  3. #43
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    [supersaibal]Originariamente inviato da RokStar
    Ah, in caso di infrazione della legge cadi nel PENALE , quindi non val la pena. [/supersaibal]
    beh, visto il tipo di reato pare ovvio...



    I siti dei miei gruppi!!

  4. #44
    [supersaibal]Originariamente inviato da seifer is back
    fisicamente si. agli albori quando la vita difficilmente passava i 20 anni, si accoppiavano e partorivano tranquillamente a quell'età. come del resto gli animali.
    [/supersaibal]
    Certo ma eravamo anche fisicamente diversi da ora, allo stato attuale delle cose anche se in grado di procreare, non credo sia fisicamente pronta.

    [supersaibal]Originariamente inviato da seifer is back

    la legge come in ogni cosa, stabilisce un età fittizia, che di per se è paradossale nel momento in cui compi quell'età e da un giorno all'altro diventi pronta. [/supersaibal]
    E su questo siam daccordo
    il tempo si fa i fatti suoi

  5. #45
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    Art. 530 Corruzione di minorenni
    Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
    La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66

    Art. 519 Della violenza carnale
    Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
    1) non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
    3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
    4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66

    Art. 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale
    Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
    La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone suddette.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 521 Atti di libidine violenti
    Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
    Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
    che ce l'hai tre e cinco? Tre e cinco?!?

  6. #46
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    E ancora:

    Art. 609 bis Violenza sessuale
    Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
    1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto;
    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
    Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
    Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609 ter Circostanze aggravanti
    La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
    1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
    3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
    4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
    5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
    La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
    Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
    Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
    1) non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
    Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
    Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi.
    Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
    Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne
    Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609 sexies Ignoranza dell'eta' della persona
    Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa.
    Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609-septies Querela di parte
    I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
    Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
    La querela proposta e' irrevocabile.
    Si procede tuttavia d'ufficio:
    1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
    3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
    4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
    5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
    Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo
    La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
    Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
    La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
    La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
    Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
    La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
    1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato;
    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
    3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
    Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
    Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni.
    Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede.
    In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
    Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
    Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
    che ce l'hai tre e cinco? Tre e cinco?!?

  7. #47
    ok ho capito tutto... dopo i 16 si scopa tranquillamente
    nick nuovo: cavallipurosangue

    stato: in attesa di attivazione

  8. #48
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    [supersaibal]Originariamente inviato da RokStar
    Art. 530 Corruzione di minorenni
    Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
    La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66

    Art. 519 Della violenza carnale
    Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
    1) non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
    3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
    4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66

    Art. 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale
    Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
    La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone suddette.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    Art. 521 Atti di libidine violenti
    Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
    Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66. [/supersaibal]
    bello il copia incolla.....peccato che siano tutti articoli abrogati

  9. #49
    io ritengo che in ogni settore della vita privata lo stato dovrebbe lasciare totale libertà a cittadino.

    se una 14 vuol scopare con un diciassettenne, dovrebbe poterlo fare, in tutta traquillità.

    se poi il diciassettenne abusa di lei, allora vi è già una legge che tutela dagli abusi.

    ma privare di una libertà in vista di una possibile minaccia, significa proibire il fuoco perchè ci si brucia.
    Non andare, vai. non restare, stai. non parlare, parlami di te...
    .oO Anticlericale Oo.

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