Raccogliendo l’invito della madre, diamo subito la parola a Felice Rovelli sul punto dei rapporti con i coimputati (cfr. interrogatori in data 8 maggio 1996; 14 settembre 1996; 15 settembre 1997; 25 settembre 1997; tutti acquisiti, stante il rifiuto di rendere l’esame, all’udienza del 29
luglio 2002).
“Pochi giorni dopo la morte di mio padre, mia madre mi ha comunicato che mio padre, prima di morire, le aveva detto che c’erano degli impegni da rispettare… Preciso che nel mese di dicembre 1990 mio padre è stato ricoverato per subire un’operazione a rischio; non sapeva se sarebbe sopravvissuto. Poco prima dell’operazione ha detto a mia madre che se non fosse sopravvissuto, si sarebbe presentato a lei l’avv. Pacifico a chiedere dei soldi. Mio padre morì poco dopo e subito dopo mia madre mi ha girato l’informazione, facendomi presente che era sua intenzione onorare l’impegno. Dopo qualche settimana si è presentato l’avvocato Pacifico, probabilmente a Lugano, presumibilmente mentre eravamo presenti sia io che mia madre.
L’avv. Pacifico si preoccupò se avremmo rispettato l’impegno che mio padre aveva preso con lui e noi rispondemmo affermativamente. Preciso che quanto all’entità dell’impegno mia madre sapeva che si trattava di una cifra importante. Pacifico nell’incontro ha quantificato l’importo in una cifra vicina ai 30 miliardi di lire. Preciso che Pacifico si è limitato a ricordarci
l’impegno, a darci quella indicazione di massima sul valore, ma non ha detto nulla in ordine ai motivi per i quali i soldi erano dovuti. Nemmeno noi gli abbiamo chiesto alcuna spiegazione sui motivi del debito, perché in effetti la nostra alternativa era o dirgli che non avremmo pagato o essere in condizioni di dover credere in qualsiasi cosa ci avesse detto. Intendo anche precisare che mio padre era molto ottimista e contemporaneamente persona che non faceva confidenze.
Era sicuro di superare l’operazione e quindi si è limitato a dire a mia madre che in caso di
ipotesi infausta si doveva onorare il debito. La sua fiducia nella possibilità di sopravvivere era a mio parere il motivo per cui non diede a mia madre altri dettagli sul rapporto con Pacifico.
Questa essendo la situazione, noi non avevamo la possibilità di verificare nulla e quindi non
abbiamo chiesto chiarimenti al Pacifico. Il Pacifico ci ha chiesto in quell’occasione la
disponibilità di pagare subito, ma noi una cifra del genere in quel momento non l’avevamo per lo meno in forma liquida . Tra le tante cose, in quel periodo si analizzava anche l’asse
ereditario, c’era anche la possibilità che noi ricevessimo del denaro come la liquidazione a
seguito di una causa intentata contro l’IMI. Chiedemmo quindi a Pacifico la cortesia di
aspettare che ci venisse liquidata quella somma. Pacifico acconsentì.”.
Sulla comparsa in scena degli altri imputati,questo è il racconto: “Faccio presente che nel corso dei primi contatti intervenuti con l’avvocato Pacifico nei mesi immediatamente successivi alla morte di mio padre, il Pacifico mi disse che la somma che mi chiedeva riguardava i suoi rapporti con mio padre, mi aggiunse che mio padre aveva dei debiti anche nei confronti dell’avvocato Giovanni Acampora e dell’avvocato Cesare Previti. Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato ciascuno per il credito proprio. In effetti, pochi mesi dopo, anche Acampora e Previti si sono fatti vivi con me, sicuramente separatamente.”
In particolare sui rapporti con Acampora:”Fin dalla prima volta che l’ho visto, Acampora mi ha chiesto una somma dell’ordine di una dozzina di miliardi, senza specificare i motivi, ma
dicendo che mio padre glieli aveva promessi. Anche con Acampora ho pattuito un rinvio del
pagamento al momento che mia madre fosse entrata in possesso della sufficiente liquidità.
Finché, dopo che la sentenza IMI era stata eseguita, Acampora venne a New York da solo e… mi diede un bigliettino scritto a macchina sul quale compariva l’indicazione di bonificare le somme…” su alcuni conti esteri.
Sui rapporti con Previti:” Anche Previti l’ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre e l’ho incontrato successivamente in poche occasioni. Posso dire di avere incontrato il Previti qualche volta a Roma e qualche volta a Lugano , qualche cosa come un paio a Lugano e sulle tre volte a Roma nel suo studio. Non sono però in grado di dire se il primo incontro si è verificato a Roma oppure a Lugano. Nel primo incontro Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa venti miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, perché anche lì si trattava o di accettare di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure di rifiutarli. E siccome mia madre aveva promesso a mio padre prima dell’operazione di onorare i suoi debiti, mi disse che li voleva rispettare e io pertanto avrei dovuto agire di conseguenza. Anche Previti pochi giorni dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò, vedendomi a Lugano, gli estremi del bonifico”.
Tale è rimasta, anche nel corso del dibattimento, la versione della famiglia Rovelli in ordine ai rapporti con gli intermediari, in quanto sia Felice Rovelli che la madre hanno rifiutato di sottoporsi all’esame chiesto dal pubblico ministero.
Quanto alla imputazione relativa all’altra causa civile, quella di impugnazione del lodo arbitrale, cosiddetto “lodo Mondatori”, il dibattimento non si è potuto giovare del contributo probatorio del coimputato Silvio Berlusconi, nei confronti del quale la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 12 maggio 2001, previa derubricazione nel reato di cui agli artt. 321, 319 c.p., ed a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
L’esame di Silvio Berlusconi, inizialmente chiesto anche dal Pubblico Ministero e dalla parte civile CIR – che in seguito vi avevano tuttavia rinunziato – è stato infine disposto, ai sensi degli artt .210 e 205 c.p.p. (n.d. curson_floyd norma processuale che permette al coimputato o all'imputato di reato connesso di non sottoporsi all'esame testimoniale

) su richiesta dei difensori di Vittorio Metta, per la data del 15 luglio 2002, presso la sede in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita il proprio ufficio.
E’ tuttavia in seguito pervenuta al Tribunale missiva con la quale i difensori del dichiarante, nell’informare il Collegio che impegni istituzionali ne avrebbero impedito la presenza per lo svolgimento dell’incombente, ne preannunziavano altresì l’intendimento di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, così come prevista dalla legge;