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Discussione: condannato previti

  1. #81
    estratto cruciale della sent. di I grado:

    Intanto, agli albori della indagine preliminare, emerge la figura di tre avvocati del Foro di Roma, che non avevano mai fatto parte del collegio difensivo scelto da Rovelli senior (n.d.curson_floyd il mandante della corruzione )per la causa contro l’IMI; il giorno 8 maggio 1996, in territorio elvetico, Primarosa Battistella vedova Rovelli, rendeva alla autorità giudiziaria di Milano, che le chiedeva conto di un bonifico di lire 241.600.000 giunto in data 29 marzo 1994 dal suo conto di Lugano su un conto corrente intestato ad Attilio Pacifico, le seguenti dichiarazioni:
    ” Si tratta di un pagamento che dovevo fare all’avvocato Pacifico come ne ho fatti altri. In
    proposito preciso che il 28 dicembre 1990 mio marito è stato sottoposto ad un’operazione a Zurigo. Siccome l’esito dell’operazione era incerto, il giorno precedente mio marito si è preoccupato che l’operazione potesse andar male e mi ha detto che aveva un debito con l’avvocato Pacifico e mi ha pregato – nel caso in cui non fosse sopravvissuto – di provvedere io al pagamento di questo debito. Mio marito non mi ha precisato la causale del debito non mi ha nemmeno indicato l’importo. Si è limitato a dirmi che si sarebbe rivolto a me l’avvocato Pacifico per avere il denaro che gli spettava”.
    Chiestole come mai, essendo il debitore deceduto nel 1990, il debito venne onorato solo nel 1994, l’imputata così rispondeva :”Preciso che la somma da dare a Pacifico era una somma di rilievo…Alla morte di mio marito io non avevo a disposizione la somma da corrispondere al Pacifico, pertanto ho aspettato a dargli il denaro soltanto quando ho potuto disporre della somma necessaria. Come ho accennato, l’accredito di cui alla prima domanda non è stato l’unico importo che ho fatto pervenire al Pacifico”.
    Chiestole se conoscesse personalmente l’avvocato Pacifico, questa era la risposta:” Posso dire che l’avvocato Pacifico era conosciuto da mio marito. Io, prima della morte di mio marito , l’ho visto una sola volta, nel 1994 (n.d.r. si tratta certamente di un refuso, volendosi forse verbalizzare 1984) perché, in compagnia di mio marito, l’ho incontrato casualmente a Lugano per strada. In quell’occasione mio marito me lo ha presentato… Dopo che si è aggravato, cioè a partire dall’estate 1990, mio marito è rimasto più tempo a casa e ha quindi ricevuto delle telefonate a casa. Ricordo che Pacifico ha chiamato qualche volta.”. Rispondeva negativamente alla domanda se le fosse nota la natura dei rapporti intercorsi tra Nino Rovelli ed il citato legale, precisando che, dopo la morte del primo, Pacifico era venuto a farle le condoglianze e ogni tanto le telefonava, generalmente nel periodo natalizio, per farle gli auguri.
    Esibitale la fattura n.1/94 emessa da Pacifico nei suoi confronti, Battistella così si
    esprimeva:”Sinceramente non ricordo la fattura…In ogni caso, io confermo di aver dato al
    Pacifico la somma corrispondente a questa fattura, ma escludo categoricamente , per quanto a mia conoscenza, che le prestazioni indicate in fattura siano state effettuate da Pacifico. Nella fattura si parla infatti di attività professionale relativa ad una controversia davanti alla Corte d’appello di Roma ed alla Corte di Cassazione, e si parla anche di possibilità di esecuzione nei confronti dell’IMI, ed io escludo che il Pacifico abbia prestato una sua attività professionale nella causa che la mia famiglia ha effettivamente avuto contro l’IMI”. Precisava che “i miei avvocati, che hanno curato i miei interessi in tutti questi anni” erano da identificare negli avvocati “Are, Giorgianni ed altri avvocati dei rispettivi studi, dei quali al momento non ricordo il nome”.
    Aggiungeva:” Posso dire che su indicazione di Pacifico è stato versato del denaro ad
    Acampora…è un avvocato, ma non è tra quelli che si sono occupati dei miei interessi. Non so perché gli sia stato dato del denaro, credo che su questo punto potrà riferire mio figlio
    Felice….Mio figlio mi ha riferito che ha versato del denaro a Cesare Previti” .
    Nel prosieguo dell’indagine, l’imputata aggiungeva alcune precisazioni rispetto alla originale
    ossatura del proprio racconto; alla domanda sulle ragioni per le quali gli eredi di Nino Rovelli avessero deciso di pagare a Pacifico, Acampora e Previti le somme da loro pretese (ammontanti, in totale, a circa sessantotto miliardi di lire, n.d.r.) senza loro chiedere i motivi del credito che, a loro dire, vantavano nei confronti del defunto Nino, così rispondeva:”…fu mio marito a dirmi, prima della sua morte, che Pacifico vantava un credito…mio marito non mi disse l’ammontare dei trenta miliardi. Dopo la morte di mio marito, l’avv. Pacifico disse a mio figlio l’ammontare e decidemmo di accettare la volontà di mio marito pagando la somma senza pretendere spiegazioni in merito. Mio marito non mi aveva parlato né di Acampora né di Previti….Felice, dopo aver parlato con Pacifico, mi ha detto che si sarebbero presentati anche Previti ed Acampora. Io con Previti ed Acampora di questo argomento non ne ho mai parlato e con Pacifico nemmeno”.
    Se il nome di Previti le fosse noto già in epoca precedente alla morte del marito:” Sì. Previti era una persona che telefonava a mio marito di frequente, almeno nell’ultimo periodo, perché mio marito a causa della sua malattia era a casa e quindi io venivo a sapere dei suoi
    contatti…Preciso che ho sentito di Previti e di Acampora da parte di mio marito esclusivamente negli ultimi tre mesi della sua vita, perché in quel periodo era in casa, arrivavano telefonate, e tante ce ne erano anche di Previti ed Acampora”.
    Se li avesse mai incontrati personalmente :” Io non mai visto né conosciuto Acampora; mentre con Previti ho preso un caffè dopo la morte di mio marito, in occasione di un mio viaggio effettuato a Roma per parlare con il professor Are. Previti venne all’Hotel Hassler e parlammo del più e del meno”.
    Chiesta di indicare come mai venne pagato a Previti ed Acampora quanto da loro richiesto,
    nonostante nessuna indicazione in tal senso fosse venuta dal de cuius :” Perché si trattava di insigni avvocati di Roma” ; infine, alla domanda se i due avvocati avessero indicato i motivi della richiesta di denaro:”Io non ho parlato con loro: mio figlio ha parlato con loro, dovete chiedere a lui”.

  2. #82
    Raccogliendo l’invito della madre, diamo subito la parola a Felice Rovelli sul punto dei rapporti con i coimputati (cfr. interrogatori in data 8 maggio 1996; 14 settembre 1996; 15 settembre 1997; 25 settembre 1997; tutti acquisiti, stante il rifiuto di rendere l’esame, all’udienza del 29
    luglio 2002).
    “Pochi giorni dopo la morte di mio padre, mia madre mi ha comunicato che mio padre, prima di morire, le aveva detto che c’erano degli impegni da rispettare… Preciso che nel mese di dicembre 1990 mio padre è stato ricoverato per subire un’operazione a rischio; non sapeva se sarebbe sopravvissuto. Poco prima dell’operazione ha detto a mia madre che se non fosse sopravvissuto, si sarebbe presentato a lei l’avv. Pacifico a chiedere dei soldi. Mio padre morì poco dopo e subito dopo mia madre mi ha girato l’informazione, facendomi presente che era sua intenzione onorare l’impegno. Dopo qualche settimana si è presentato l’avvocato Pacifico, probabilmente a Lugano, presumibilmente mentre eravamo presenti sia io che mia madre.
    L’avv. Pacifico si preoccupò se avremmo rispettato l’impegno che mio padre aveva preso con lui e noi rispondemmo affermativamente. Preciso che quanto all’entità dell’impegno mia madre sapeva che si trattava di una cifra importante. Pacifico nell’incontro ha quantificato l’importo in una cifra vicina ai 30 miliardi di lire. Preciso che Pacifico si è limitato a ricordarci
    l’impegno, a darci quella indicazione di massima sul valore, ma non ha detto nulla in ordine ai motivi per i quali i soldi erano dovuti. Nemmeno noi gli abbiamo chiesto alcuna spiegazione sui motivi del debito, perché in effetti la nostra alternativa era o dirgli che non avremmo pagato o essere in condizioni di dover credere in qualsiasi cosa ci avesse detto. Intendo anche precisare che mio padre era molto ottimista e contemporaneamente persona che non faceva confidenze.
    Era sicuro di superare l’operazione e quindi si è limitato a dire a mia madre che in caso di
    ipotesi infausta si doveva onorare il debito. La sua fiducia nella possibilità di sopravvivere era a mio parere il motivo per cui non diede a mia madre altri dettagli sul rapporto con Pacifico.
    Questa essendo la situazione, noi non avevamo la possibilità di verificare nulla e quindi non
    abbiamo chiesto chiarimenti al Pacifico. Il Pacifico ci ha chiesto in quell’occasione la
    disponibilità di pagare subito, ma noi una cifra del genere in quel momento non l’avevamo per lo meno in forma liquida . Tra le tante cose, in quel periodo si analizzava anche l’asse
    ereditario, c’era anche la possibilità che noi ricevessimo del denaro come la liquidazione a
    seguito di una causa intentata contro l’IMI. Chiedemmo quindi a Pacifico la cortesia di
    aspettare che ci venisse liquidata quella somma. Pacifico acconsentì.”.
    Sulla comparsa in scena degli altri imputati,questo è il racconto: “Faccio presente che nel corso dei primi contatti intervenuti con l’avvocato Pacifico nei mesi immediatamente successivi alla morte di mio padre, il Pacifico mi disse che la somma che mi chiedeva riguardava i suoi rapporti con mio padre, mi aggiunse che mio padre aveva dei debiti anche nei confronti dell’avvocato Giovanni Acampora e dell’avvocato Cesare Previti. Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato ciascuno per il credito proprio. In effetti, pochi mesi dopo, anche Acampora e Previti si sono fatti vivi con me, sicuramente separatamente.”
    In particolare sui rapporti con Acampora:”Fin dalla prima volta che l’ho visto, Acampora mi ha chiesto una somma dell’ordine di una dozzina di miliardi, senza specificare i motivi, ma
    dicendo che mio padre glieli aveva promessi. Anche con Acampora ho pattuito un rinvio del
    pagamento al momento che mia madre fosse entrata in possesso della sufficiente liquidità.
    Finché, dopo che la sentenza IMI era stata eseguita, Acampora venne a New York da solo e… mi diede un bigliettino scritto a macchina sul quale compariva l’indicazione di bonificare le somme…” su alcuni conti esteri.
    Sui rapporti con Previti:” Anche Previti l’ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre e l’ho incontrato successivamente in poche occasioni. Posso dire di avere incontrato il Previti qualche volta a Roma e qualche volta a Lugano , qualche cosa come un paio a Lugano e sulle tre volte a Roma nel suo studio. Non sono però in grado di dire se il primo incontro si è verificato a Roma oppure a Lugano. Nel primo incontro Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa venti miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, perché anche lì si trattava o di accettare di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure di rifiutarli. E siccome mia madre aveva promesso a mio padre prima dell’operazione di onorare i suoi debiti, mi disse che li voleva rispettare e io pertanto avrei dovuto agire di conseguenza. Anche Previti pochi giorni dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò, vedendomi a Lugano, gli estremi del bonifico”.
    Tale è rimasta, anche nel corso del dibattimento, la versione della famiglia Rovelli in ordine ai rapporti con gli intermediari, in quanto sia Felice Rovelli che la madre hanno rifiutato di sottoporsi all’esame chiesto dal pubblico ministero.
    Quanto alla imputazione relativa all’altra causa civile, quella di impugnazione del lodo arbitrale, cosiddetto “lodo Mondatori”, il dibattimento non si è potuto giovare del contributo probatorio del coimputato Silvio Berlusconi, nei confronti del quale la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 12 maggio 2001, previa derubricazione nel reato di cui agli artt. 321, 319 c.p., ed a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
    L’esame di Silvio Berlusconi, inizialmente chiesto anche dal Pubblico Ministero e dalla parte civile CIR – che in seguito vi avevano tuttavia rinunziato – è stato infine disposto, ai sensi degli artt .210 e 205 c.p.p. (n.d. curson_floyd norma processuale che permette al coimputato o all'imputato di reato connesso di non sottoporsi all'esame testimoniale ) su richiesta dei difensori di Vittorio Metta, per la data del 15 luglio 2002, presso la sede in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita il proprio ufficio.
    E’ tuttavia in seguito pervenuta al Tribunale missiva con la quale i difensori del dichiarante, nell’informare il Collegio che impegni istituzionali ne avrebbero impedito la presenza per lo svolgimento dell’incombente, ne preannunziavano altresì l’intendimento di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, così come prevista dalla legge;

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