Originariamente inviato da Zero G
Dlg 24/2002 se non ricordo male.
Il rpimo anno a carico del produttore il secondo a carico del rivenditore per quelle che vengono definite "non conformità" cioè difetti non dovuti a usura ma a "cattiva costruzione" già presenti al momento dell'acquisto ma che si manifestano in seguito...
Per dimonstrare che c'è una "non conformità" serve una perizia da parte di un tecnico (che te la fa pagare..)
Così me l'hanno spiegata, almeno...
apperò non sapevo ... GRAZIE