Questo è il testo del documento che dovrei spedire io a libero, il modulo con la richiesta di disdetta mi è stato detto di spedirlo a loro (Tiscali) che si sarebbero direttamente occupati di rispedirlo a libero.


Spett.le

In relazione alla vostra richiesta di rimborso di canoni residui e relativi al servizio adsl da voi attivato sull’utenza telefonica (prefisso/numero) e disdetti dal sottoscritto, Vi comunichiamo quanto segue:

1 Non accetto la clausola vessatoria della durata del contratto in quanto la stessa clausola non è stata da Voi negoziata con il sottoscritto ne prima ne dopo l’attivazione del servizio Adsl.
2 Non riconosco la durata del contratto pari ad un minimo di 12 mesi in quanto contenuto in una clausola vessatoria mai negoziata e non è mai stata oggetto di trattativa o condizione per l’attivazione del servizio.

Premesso quanto sopra e allegandoVi i riferimenti normativi a mio favore Vi comunico che ogni vostra pretesa relativa alla durata del contratto oltre la data della mia disdetta è infondata e ogni Vostra richiesta di rimborso e addebito non è dovuta dal sottoscritto

In attesa di un Vostro gradito ed immediato riscontro




DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DEL CONSUMO, A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003, N. 229.



ART. 34
(Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.



Questo è quanto, se qualcuno riesce ad avere ulteriori info .....

Ciao.