Originariamente inviato da Tanoz
Questo è il testo del documento che dovrei spedire io a libero, il modulo con la richiesta di disdetta mi è stato detto di spedirlo a loro (Tiscali) che si sarebbero direttamente occupati di rispedirlo a libero.


Spett.le

In relazione alla vostra richiesta di rimborso di canoni residui e relativi al servizio adsl da voi attivato sull’utenza telefonica (prefisso/numero) e disdetti dal sottoscritto, Vi comunichiamo quanto segue:

1 Non accetto la clausola vessatoria della durata del contratto in quanto la stessa clausola non è stata da Voi negoziata con il sottoscritto ne prima ne dopo l’attivazione del servizio Adsl.
2 Non riconosco la durata del contratto pari ad un minimo di 12 mesi in quanto contenuto in una clausola vessatoria mai negoziata e non è mai stata oggetto di trattativa o condizione per l’attivazione del servizio.

Premesso quanto sopra e allegandoVi i riferimenti normativi a mio favore Vi comunico che ogni vostra pretesa relativa alla durata del contratto oltre la data della mia disdetta è infondata e ogni Vostra richiesta di rimborso e addebito non è dovuta dal sottoscritto

In attesa di un Vostro gradito ed immediato riscontro




DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DEL CONSUMO, A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003, N. 229.



ART. 34
(Accertamento della vessatorietà delle clausole)

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.



Questo è quanto, se qualcuno riesce ad avere ulteriori info .....

Ciao.
Non ci ho capito granché, ma mi sembra che sostenga il fatto che il contratto non debba essere per adesione, ma debba essere discusso con l'utente.
Purtroppo, però, nella pratica, così non è, i contratti sono per adesione, cioè, il provider, fissa tutte le clausole, e, l'utente, se vi aderisce, riceve il servizio, altrimenti, no!