Il mediatore ha diritto di ricevere la provvigione sia dal venditore che dal compratore in base all'art.1755 del c.c.Questo vale anche se l'incarico è stato conferito per iscritto solamente dal venditore dato che il mediatore ha diritto per legge al compenso anche da parte del compratore.Il compenso viene determinato in via percentuale sull'ammontare del prezzo dell'immobile e questa percentuale è generalmente fissata dalla Camera di Commercio locale.Tali percentuali fissano comunque solo un massimo e un minimo ma generalmente ci si accorda in anticipo sull'ammontare di tale compenso.Qualora l'accordo non vi fossero accordi in tal senso tra il mediatore ed il compratore verrebbe applicato il tariffario Camerale.Generalmente le percentuali variano tra il 2% ed il 3% ed in alcuni casi possono arrivare al 4% ad esempio dove la commissione a carico del venditore è più elevata rispetto a quella del compratore.Il consiglio più ovvio ma spesso non tenuto nella dovuta considerazione è quello di determinare per iscritto l'importo dovuto al mediatore e la durata dell'incarico.