Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce all'articolo 51, secondo comma, che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;
nella vigenza di tale divieto si è tuttavia determinata una diffusa contestazione di questa disposizione che si è tradotta, già nella scorsa legislatura, in un approfondito dibattito sul più generale problema della limitazione dei mandati elettivi ai diversi livelli dell'ordinamento; sul punto si sono svolte audizioni di costituzionalisti presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di acquisire anche elementi offerti dal diritto comparato;
il quadro è reso ancor più complesso da alcune pronunce giurisprudenziali e soprattutto, dall'avvenuta elezione in venti comuni di sindaci che hanno già svolto due mandati;


la fa da pardona.
è in causa.. ora governa... poi si vedra'