E poi, ancora:

1.2 la prima cosa da fare
Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest’obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2006.

Il paragrafo 2 dice:
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
• redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili), per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non bisogna tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali
pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
ATTENZIONE L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell’imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.