dai un occhio agli articoli 88 e 90 della legge sul diritto d'autore

http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm#88

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione....

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
nel caso non vi sia un contratto di mezzo perché la pubblicazione delle foto sia considerata illecita occorre che nella foto stessa vi siano alcuni elementi richiesti dall'art 90

Art. 90

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
quindi, tirando le somme, se c'è un contratto ha ragione chi ha pagato il volantino a suo tempo. Se il contratto non c'è a meno che tu non riesca a dimostrare la malafede della persona e qualora manchino i presupposti previsti dall'art 90 non puo' essere considerata abusiva la pubblicazione delle foto, che pertanto rimane lecita