ARTICOLO 721 CODICE PENALE
Articolo 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti: sono "giuochi di azzardo" quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria ; sono "case da giuoco" i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.