In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.
In particolare quello che mi interessa è se la cosa potrebbe essere utilizzata per passare da una persona ad una società di persone fisiche (di cui la persona è uno dei soci ovviamente)

Un pò tirata per i capelli, eh