Ai sensi dell'art. 201 c.s., comma 1, la violazione deve essere notificata entro 150 giorni dall'accertamento.
Il comma 5, peraltro, esenta dal pagamento se la notifica è effettuata oltre il termine prescritto.
E' interessante notare che il "foglietto sotto il parabrezza" non è contemplato nell'articolo 201: io chiederei ai vigili urbani l'interpretazione della legge.