Questo in italia, non a san marinoOriginariamente inviato da mroghy
Ai sensi dell'art. 201 c.s., comma 1, la violazione deve essere notificata entro 150 giorni dall'accertamento.
Il comma 5, peraltro, esenta dal pagamento se la notifica è effettuata oltre il termine prescritto.
E' interessante notare che il "foglietto sotto il parabrezza" non è contemplato nell'articolo 201: io chiederei ai vigili urbani l'interpretazione della legge.

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