Quindi fatemi capire una cosa, secondo il link di WhiteFox
avendo fotografato sì le persone NON FAMOSE, quindi alcune riconoscibili per via della cuffia o quando escono fuori dall'acqua, ma in un luogo pubblico durante una manifestazione sportiva locale, posso pubblicarle senza la loro autorizzazione.Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o piu' persone siano riconoscibili. Si, se il personaggio riconoscibile non e' determinante all'economia della foto.
Non ha importanza che la foto sia stata REALIZZATA in un luogo pubblico o durante un evento; l'importante e' che SI TRATTI di un'immagine DEL luogo pubblico o DELL'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili.
Si, anche senza autorizzazione
E anche secondo il link di Corinnaessendo un avvenimento pubblico, in teoria non avrei bisogno di autorizzazioni, ma se l'avvenimento non è pubblicizzato su stampa, ma solo tra gli addetti ai servizi? Ovvero, queste gare sono le gare interne del circuito delle piscine per cui lavoro, sanno che ci sono chi partecipa, gli amici, e la società, in teoria se uno non è interessato non va a vederle, visto che non paga alcun biglietto per andare in tribuna.Tuttavia il diritto all’immagine trova un limite nell’art. 97 della legge sul diritto d’autore.
In questo articolo si riconosce l’assoluta mancanza di necessità della prestazione del consenso da parte della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da:
• Notorietà della persona
• Ufficio pubblico coperto
• Necessità di giustizia o polizia
• Scopi scientifici, didattici o culturali
• Avvenimenti pubblici o di interesse pubblico
[...]L’ultimo comma della art. 97 è dedicato agli avvenimenti pubblici.
Anche qui vediamo che opera la non necessità del consenso, ma entro certi limiti.
Il ritratto deve inserirsi all’interno dell’evento pubblico, quindi il ritagliare ad esempio un parte della foto mettendo in evidenza un qualche ritratto fa sì che la fattispecie non possa trovare tutela ex art. 97.
[...]Anche in questa ipotesi- ad ogni modo- il diritto all’immagine viene meno nel caso in cui ricorra l’ultima ipotesi prevista dall’art. 97, legge sul diritto d’autore, inerente alle manifestazioni svoltesi in pubblico.