Istruzioni per la compilazioneOriginariamente inviato da s|n3
nel 2007 mi sono sposato e, mettendo su casa, ho comprato frigo lavatrice e congelatore tutti ricorosamente classe A+ ammaliato dall'idea di potere, nel 730, richiedere rmborso del 20%.
mi dicono ora che la cosa vale SOLO se hai rottamato un elettrodomestico vecchio per comprarne uno nuovo e quindi io mi attacco al tram perchè ho comprato nuovo senza rottamare il vecchio.
è vero??![]()
![]()
![]()
Modello 730
SEZIONE IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
Spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni
Nel rigo E37, colonna 1, indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro
200,00 per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico, nonché predisporre un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc..), le modalità utilizzate per la dismissione
e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
SEZIONE VI -Detrazioni per canoni di locazione
Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Il rigo E41 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un
comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di
100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005,
potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto
di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Per compilare il rigo indicare:
• nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
• nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41.
In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
– euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.