non so se ci fai, o sei serio. Dal mio primo quote, ad inizio 3d.Originariamente inviato da mdsjack
ho chiesto perchè l'articolo è estremamente ambiguo: la linea del CSM ad esempio sembra generale, ma è evidente (per chi lo sa) che non può esserlo visto che esiste una disciplina organica sull'arbitrato, sul valore del lodo e sulla sua rilevanza penale e civile. quindi suppongo (ma non è chiaro) che sia un invito relativo ai casi in cui la PA sia coinvolta.
anche il commento di frattini sembra generico, ma è chiaro che non può esserlo, visto che l'arbitrato è un procedimento presente in tutto il mondo e oggetto di convenzioni internazionali, quindi ritenerlo inammissibile nel nostro paese per questioni di retribuzione degli arbitri sarebbe "improbabile".
Anche la frase per cui l'emendamento ripristina gli arbitrati è generico (alla luce della definizione di arbitrato che si dà a inizio articolo), visto che nessuno ha abolito l'arbitrato in toto.
solo per chiarire.
...chiarire che l'utilità (ed affidabilità) dell'arbitrato è fuori discussione. semmai si può valutarne l'opportunità in casi dove la PA è coinvolta.
questi gli articoli.Il cuore dell'emendamento, firmato da tre senatori del Pdl, Massimo Baldini, Valter Zanetta e Luigi Grillo (il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato rinviato a giudizio per concorso in aggiotaggio per i suoi rapporti con Giampiero Fiorani) è racchiuso in una sola riga: «Sono abrogati i commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Arabo, per i non addetti ai lavori. Ma l'obiettivo è chiaro: vengono abolite le norme introdotte nell'ultima finanziaria del governo Prodi che vietavano alle pubbliche amministrazioni, senza eccezioni, di stipulare contratti contenenti la clausola del ricorso all'arbitrato in caso di disaccordo.
19. E ` fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di inserire clausole compromissorie in tutti
i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture
e servizi ovvero, relativamente ai medesimi
contratti, di sottoscrivere compromessi.
Le clausole compromissorie ovvero i
compromessi comunque sottoscritti sono
nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita`
erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si
estendono alle societa` interamente possedute
ovvero partecipate maggioritariamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui al medesimo
comma, nonche´ agli enti pubblici economici
ed alle societa` interamente possedute
ovvero partecipate maggioritariamente da
questi ultimi.
21. Relativamente ai contratti aventi ad
oggetto lavori, forniture e servizi gia` sottoscritti
dalle amministrazioni alla data di entrata
in vigore della presente legge e per le
cui controversie i relativi collegi arbitrali
non si sono ancora costituiti alla data del
30 settembre 2007, e` fatto obbligo ai soggetti
di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza
arbitrale, ove tale facolta` sia prevista
nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti; dalla data della relativa comunicazione
opera esclusivamente la giurisdizione
ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente
costituiti successivamente al 30 settembre
2007 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, decadono automaticamente
e le relative spese restano integralmente
compensate tra le parti.
22. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro delle infrastrutture
ed il Ministro della giustizia, provvede
annualmente a determinare con decreto i risparmi
conseguiti per effetto dell’applicazione
delle disposizioni dei commi da 19 a
23 affinche´ siano corrispondentemente ridotti
gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti
a carico del bilancio dello Stato e le
relative risorse siano riassegnate al Ministero
della giustizia per il miglioramento del relativo
servizio. Il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette annualmente al Parlamento
ed alla Corte dei conti una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni dei
commi da 19 a 23.