Originariamente inviato da agiaco
art. 873 cod. cov.
873 Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Queste costruzioni sono attaccate... quindi ci possono stare attaccate... o ho capito male?

Inffatti.. ad esempio da quanto ho capito il mio muro non deve sottostare lla legge 873
878 Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.