Da quiOriginariamente inviato da Davide
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La sentenza della Corte Costituzionale n. 239/84 ha invece stabilito che l’adesione a una qualsiasi comunità religiosa debba essere basata sulla volontà della persona: difficile, a nostro avviso, rintracciare tale volontà in un bambino di pochi giorni.
Infine, secondo la legge 196/2003, l’appartenenza religiosa è considerata un dato sensibile, esattamente come l’appartenenza sindacale e politica, la vita sessuale e la salute dell’individuo. Non si capisce pertanto perché, se la legge impedisce ai genitori di iscrivere i propri figli a un sindacato, a un partito politico, a un’associazione gay, non debba conseguentemente impedire l’adesione a un’organizzazione religiosa.

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