L'articolo 42 della Legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamentoOriginariamente inviato da LevkaRomanov
Se vero mi sembra la solita cosa burocratica per fare perdere tempo.
L'unica certificazione che manca in una azienda è la certificazioene della propensione al pagamento a partire da quelle pubbliche o a partecipazione mista.
con la legge n.88/2009, ha introdotto delle modifiche all'art. 2250 ed
all'art. 2630 c.c. riguardanti rispettivamente gli obblighi di
pubblicità per alcuni tipi di società ed il regime sanzionatorio in caso di
omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi al Registro Imprese.
Si ricorda che le società soggette all'obbligo d'iscrizione al R.I., devono
indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture,
lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:
sede della società
ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (società di capitali)
stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
stato di unipersonalità (spa ed srl).
Con le modifiche introdotte dall'art.42 all'art. 2250 C.C. le società di
capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata) sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè
di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web di cui
dispongono le società stesse.
Per le società di capitali la legge in commento ha inoltre previsto la
facoltà di pubblicazione degli atti per cui e' obbligatoria l'iscrizione o
il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra
lingua ufficiale delle Comunità europee.
Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un
esperto.
In caso di discordanza fra l'atto in lingua italiana e quello pubblicato in
lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per
la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la
conoscenza del contenuto dell'atto in lingua italiana.
Dal 29 Luglio, tutte le società che omettono di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dal
novellato art. 2250 c.c. incorreranno nella sanzione stabilita da un
minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione
dell'articolo 2630 c. c. da porsi a carico di ciascun componente l'organo
amministrativo.