Andrea D’Agostini scrive:

"...la legislazione inerente la gestione dei siti web, il Decreto Legislativo 70/2003 attuativo della direttiva Comunitaria 2000/31/CE, prevede un’assenza generale di obblighi di sorveglianza o di ricerca da parte del gestore o titolare del sito web (art. 17).

Quindi chi gestisce forum, chat, newsgroup o blog non è in alcun modo responsabile di quanto postato negli spazi messi a disposizione del pubblico.

Questo per due motivi fondamentali: 1) La responsabilità penale è personale; 2) Sarebbe veramente faticoso e controproducente imporre a chi gestisce siti web di controllare sistematicamente tutte le pagine messe a disposizione del pubblico e ogni parola inserita. Ne deriva quindi, in caso di frasi o messaggi diffamatori postati da utenti, una mancanza di responsabilità del gestore.
Detto in questi termini si potrebbe pensare che effettivamente non ci siamo obblighi in capo al gestore. Tuttavia così non è. Perché se da una parte non è obbligato a vigilare sul sito , dall’altra lo stesso gestore non si può sottrarre dal comunicare all’autorità competente la violazione consumata sulle proprie pagine web, una volta che ne sia venuto a conoscenza. Pertanto, una volta avuta conoscenza della violazione il gestore si deve attivare per porre fine alla suddetta violazione, avvertendo contestualmente l’autorità competente (artt. 15, 16 e 17 D.Lgs 70/2003). Diciamo che in primis, senza cancellare definitivamente i contenuti diffamatori, dovrebbe rimuoverli dalle pagine in cui erano stati inseriti. Quindi avvertire le autorità competenti: in caso contrario il gestore sarà civilmente responsabile per la mancata comunicazione.

Il problema finale è appunto la conoscenza da parte del gestore di tali messaggi".

A questo punto la cosa si fa fumosa...