Comma 8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei comma 2 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.Originariamente inviato da civuolepazienza
“Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati”.
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Comma 9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
e quindi?